Cassazione Penale, Sentenza n. 40002/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva confermato la misura cautelare per il reato di estorsione tentata in concorso, ascritta con metodo mafioso. Il ricorrente censurava la valutazione della gravità indiziaria e la motivazione, sostenendo un travisamento probatorio e proponendo una diversa qualificazione della condotta (truffa vessatoria invece che conato estorsivo) e contestando l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso nonché la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo che i motivi fossero meramente reiterativi delle doglianze già proposte nel riesame e che non contestassero specificamente, con l'indicazione precisa delle prove travisate, il giudizio di merito. Il Tribunale di Bologna era stato ritenuto aver correttamente valutato la credibilità della persona offesa, la registrazione unilaterale dei colloqui e la convergenza della prova dichiarativa. La Corte ha inoltre condiviso la qualificazione del metodo mafioso alla luce dell'evocazione della fama o del controllo territoriale, e ritenuto non vinta la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen., comma 7
norma procedurale richiamata in relazione al riesame/ricorso; contesto procedurale dell'impugnazione
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito, salvo il paradigma del travisamento della prova
testo normativo del delitto di estorsione; la Corte ha ritenuto integrati i presupposti in relazione alla minaccia finalizzata a conseguire un'operazione patrimonialmente dannosa
richiamata nella disamina dottrinaria su riserva di codice e disciplina del metodo mafioso come circostanza aggravante oggettiva
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari nel massimo grado per taluni reati e presunzione di adeguatezza della misura carceraria, difficile da vincere se non con elementi concreti e nuovi
criteri per la determinazione della pericolosità sociale e delle esigenze cautelari richiamati nella motivazione
dispone la condanna alle spese e sanzioni per ricorso inammissibile; applicata per infliggere la sanzione pecuniaria
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
disposizione sulla comunicazione della sentenza al detenuto da parte del direttore della casa circondariale
Massime di principio
- In cassazione non è consentito un riesame libero dei fatti: gli eventuali vizi di motivazione sono valutabili solo se si dimostra specificamente il travisamento della prova, indicando chiaramente le prove ritenute erroneamente valutate.
- La valutazione della credibilità della persona offesa e la convergenza della prova dichiarativa sono questioni di merito difficilmente rivedibili in sede di legittimità, salvo manifesti contrasti o omissioni decisivi.
- L'aggravante 'metodo mafioso' può essere riconosciuta anche in assenza di prova di appartenenza concreta a un'organizzazione mafiosa, quando la minaccia evochi la fama, il controllo territoriale o la capacità intimidatoria tipica di tali organizzazioni e ciò risulti idoneo a creare uno stato di particolare soggezione nella vittima.
- Per le misure cautelari, l'art. 275 c.p.p. (comma 3) crea una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare per fatti particolarmente gravi; per superarla servono elementi concreti, nuovi e specifici che incidano sulla valutazione prognostica.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorso deve contenere argomentazioni nuove o evidenziare vizi formali/contraddittorî manifesti nella motivazione, non la mera riproposizione delle stesse doglianze già esaminate nel riesame.
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