Cassazione Penale, Ordinanza n. 04503/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva affermato la sua responsabilità per il delitto di truffa. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione sulla ricostruzione della responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che la censura era sostanzialmente reiterativa di doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta logica e giuridicamente corretta; inoltre il ricorso non si confrontava in modo specifico con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata. Viene valorizzato, nel merito, il dato indiziario della titolarità di una Postepay su cui era confluito l'accredito della somma costituente l'ingiusto profitto, unitamente ad altri elementi di fatto e logici ritenuti coerenti e convergenti.
Norme richiamate
Il richiamo al delitto di truffa serve a confermare la responsabilità affermata nei giudizi di merito; la Corte valorizza, ai fini probatori, la titolarità dello strumento di pagamento su cui è confluito il profitto illecito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello e specificamente disattese dalla corte territoriale, senza un confronto puntuale con la motivazione impugnata.
- La censura di vizio di motivazione deve misurarsi con la complessità del ragionamento decisorio della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è privo di specificità e solo apparente.
- In tema di truffa, la titolarità dello strumento di pagamento sul quale confluisce l'ingiusto profitto può costituire un significativo elemento indiziario, se inserito in un quadro ricostruttivo complessivamente lineare, coerente e corroborato da ulteriori elementi di fatto e di логica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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