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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02618/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dal credito professionale vantato da un avvocato per l'assistenza prestata a favore di una cliente in una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, finalizzata al recupero di una somma risultante da due assegni bancari non pagati e protestati. In primo grado e in appello il professionista aveva ottenuto la condanna della cliente al pagamento del saldo delle competenze, quantificate in euro 1.288,04 oltre rivalutazione. L'unico tema devoluto al giudice di appello era la prescrizione presuntiva del credito professionale. La cliente ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2957 e 2956 c.c., sostenendo che il termine triennale dovesse decorrere dalla chiusura della procedura esecutiva con l'ordinanza di assegnazione del credito, avvenuta il 4 luglio 2011, e che quindi il credito fosse già prescritto alla data di notifica dell'atto di citazione del 24 giugno 2015; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice di merito avesse considerato, ai fini del dies a quo, una email del 20 dicembre 2012 che, secondo la ricorrente, non era riferibile a un'attività professionale svolta in suo favore ma solo a un successivo sollecito di pagamento al terzo pignorato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta la tesi per cui, nelle competenze dovute all'avvocato per l'attività svolta in un'espropriazione presso terzi, il termine di prescrizione presuntiva decorre dall'esaurimento dell'affare, coincidente con la pubblicazione dell'ordinanza di assegnazione del credito, che costituisce il provvedimento decisorio definitivo. Ha precisato che eventuali successive iniziative del difensore, anche se connesse alla decisione, integrano una nuova prestazione autonoma e non spostano in avanti il dies a quo del compenso relativo all'attività principale. In conseguenza di ciò, il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2957 c.c.

    "Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione"

    Per le competenze professionali dell'avvocato il termine di prescrizione presuntiva triennale decorre dall'esaurimento dell'affare, ossia dalla conclusione della prestazione corrispondente al mandato conferito; nelle cause definite con provvedimento decisorio definitivo, tale momento coincide con la pubblicazione del provvedimento stesso.

  • art. 2956 c.c.

    n. 2, richiamato dalla ricorrente

    Norma richiamata come base della prescrizione presuntiva dei crediti professionali, in coordinamento con l'art. 2957 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge in ordine alla decorrenza della prescrizione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 543 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina dell'espropriazione presso terzi in cui si è svolta l'attività professionale.

  • art. 552 c.p.c.

    Richiamato per individuare l'ordinanza di assegnazione quale provvedimento decisorio definitivo che segna la conclusione dell'affare.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione presuntiva del compenso dell'avvocato, il dies a quo non coincide con ogni atto successivo astrattamente collegato alla pratica, ma con l'esaurimento dell'affare per il quale il mandato è stato conferito.
  • Quando la prestazione professionale si conclude con un provvedimento decisorio definitivo, la prescrizione triennale delle competenze decorre dalla pubblicazione di tale provvedimento, non da successive attività di mero sollecito o recupero del dovuto.
  • Le iniziative ulteriori del difensore, pur connesse alla vicenda principale, costituiscono nuova e autonoma attività professionale e non incidono sulla decorrenza della prescrizione del compenso relativo all'incarico già esaurito.
  • La ratio della prescrizione presuntiva nei rapporti patrimoniali ricorrenti è quella di garantire certezza ai rapporti e di presumere l'immediata esigibilità del corrispettivo alla conclusione della prestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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