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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35300/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, oltre ad altra contestazione non specificata nel testo. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 c.p., sostenendo che la propria condizione di angoscia e disperazione avrebbe inciso sulla colpevolezza. Con il terzo motivo ha censurato, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 582 c.p., ma la censura è stata ritenuta meramente reiterativa di doglianze già esaminate e disattese, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa e del teste oculare. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'aggravante ex art. 61 n. 1 c.p., ma tale questione non risultava previamente dedotta in appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. L'ultimo motivo ha riguardato l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ma è stato ritenuto generico e riproduttivo di censure già vagliate dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generici o reiterativi i motivi relativi all'elemento soggettivo dei reati contestati e all'attendibilità della persona offesa, ha escluso la proponibilità in cassazione del motivo relativo all'aggravante ex art. 61 n. 1 c.p. perché non dedotto con l'appello, e ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Il ricorso è stato ritenuto infondato e generico nella parte in cui contestava l'elemento soggettivo del reato; la Corte ha richiamato la valutazione del giudice di merito secondo cui la condizione di angoscia e disperazione allegata non escludeva la colpevolezza.

  • art. 582 c.p.

    La responsabilità per lesioni è stata ritenuta già adeguatamente accertata in base alle dichiarazioni della persona offesa e di un teste oculare; le censure difensive sono state considerate generiche e reiterative.

  • art. 61 n. 1 c.p.

    La doglianza relativa all'aggravante è stata dichiarata non proponibile in cassazione perché non dedotta come motivo di appello, secondo il principio di inammissibilità sancito dall'art. 606, comma 3, c.p.p.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il motivo non dedotto in appello non può essere introdotto per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 337 c.p.

    Norma richiamata per la contestazione della resistenza a pubblico ufficiale, rispetto alla quale la Corte ha escluso che le allegazioni difensive incidessero sull'elemento soggettivo.

  • art. 582 c.p.

    Norma richiamata per la contestazione delle lesioni personali, ritenuta provata sulla base del compendio dichiarativo acquisito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità le censure che si limitano a reiterare questioni già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, sono inammissibili perché generiche.
  • La deduzione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo deve misurarsi con gli argomenti della sentenza impugnata; una mera allegazione di stato emotivo o di sofferenza non è di per sé idonea a escludere il dolo o la colpevolezza.
  • La Cassazione non può essere investita per la prima volta di questioni non dedotte nei motivi di appello, quando la legge richiede la previa devoluzione a pena di inammissibilità.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa e del testimone, se sorretta da motivazione non illogica e coerente, non può essere efficacemente censurata in cassazione mediante doglianze assertive o meramente ripetitive.
  • Quando la motivazione di merito valorizza in modo coerente le dichiarazioni della persona offesa e di un teste oculare, la contestazione sulla sussistenza del fatto o sull'elemento soggettivo non supera la soglia del mero dissenso valutativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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