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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04087/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per gli anni 2010 e 2011, sostenendo di aver lavorato per una società in alcuni periodi di quei due anni, sia sui terreni come bracciante sia nel magazzino come addetto all'imballaggio e confezionamento. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, rilevando che, a seguito di un accertamento ispettivo compiuto nei confronti dell'impresa, l'INPS aveva disconosciuto il rapporto agricolo e che la prova testimoniale era risultata generica, contraddittoria e non idonea a dimostrare con precisione giornate, mansioni e datore di lavoro. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., lamentando l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente applicato il principio secondo cui, quando l'INPS disconosce l'iscrizione conseguente a controllo ispettivo, viene meno la funzione agevolativa dell'iscrizione e grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro posto a base della domanda. La censura era in realtà diretta a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità; di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La norma è invocata dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte precisa che la sua violazione non può essere dedotta per lamentare una mera diversa lettura del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non denuncia un vero errore di diritto, bensì un riesame del merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama la propria precedente motivazione ai sensi di questa disposizione.

  • art. 9 d.lgs. n. 375 del 1993

    Costituisce il fondamento del potere dell'INPS di disconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo a seguito di controllo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel principio di diritto riportato dalla Corte: la violazione non può essere prospettata come semplice erronea valutazione delle prove, ma solo nei casi di utilizzazione di prove non dedotte, fuori dai limiti legali o di prove legali mal valutate.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto dalla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando l'iscrizione del lavoratore negli elenchi agricoli è stata disconosciuta dall'INPS a seguito di controllo, l'iscrizione non vale più come agevolazione probatoria e il lavoratore deve provare in giudizio l'effettiva esistenza del rapporto, la sua durata e l'onerosità.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che ne sono privi; non è invece consentito contestare la mera valutazione del materiale istruttorio.
  • La valutazione dell'attendibilità e della sufficienza della prova testimoniale rientra nel giudizio di merito e non può essere sostituita da una nuova rivalutazione in sede di legittimità.
  • In tema di iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, la prova del rapporto di lavoro deve essere specifica quanto a giornate, mansioni e datore di lavoro, specie quando gli elementi testimoniali risultino generici o contraddittori.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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