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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04800/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia di entrambe le parti ai rispettivi ricorsi e della reciproca accettazione delle rinunce. Verificata la conformità dell’atto all’art. 390 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Non sono state poste spese. La decisione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso principale e incidentale.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (occupante)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di alcuni soggetti che rivendicavano la proprietà indivisa pro quota di un terrazzo di copertura di un edificio, chiedendo anche la condanna dell’occupante al rilascio e all’immissione nel possesso, alla rimozione dell’accesso dal proprio appartamento e di un contatore del gas installato sul terrazzo, oltre al risarcimento dei danni per l’occupazione e per infiltrazioni di umidità nei locali sottostanti. La convenuta aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere l’accertamento dell’uso e del possesso del terrazzo e di un locale adibito a cucina, nonché usucapione del bene conteso. In primo grado le domande attoree erano state rigettate, la riconvenzionale dichiarata inammissibile e l’usucapione respinta; in appello erano stati rigettati sia l’appello principale sia quello incidentale. Nel ricorso per cassazione i proprietari deducevano: nullità della sentenza d’appello per decisione fondata su rilievi non previamente sottoposti al contraddittorio; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il giudice negato un bene diverso da quello domandato; violazione del giudicato interno sull’identità del bene acquistato con atto notarile del 14/03/2007 rispetto al bene controverso; omesso esame di un fatto decisivo, cioè che il bene acquistato era lo stesso oggetto della rivendica; nullità della motivazione sul rigetto della domanda risarcitoria per infiltrazioni; omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale. La controparte proponeva a sua volta ricorso incidentale, denunciando la mancata ammissione di prova testimoniale sulla usucapione e la violazione di norme sul possesso e sulle azioni possessorie. Tuttavia, prima della decisione, entrambe le parti rinunciavano ai rispettivi ricorsi e le rinunce venivano reciprocamente accettate.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato tra le norme indicate a sostegno della censura di nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato tra le norme costituzionali poste a fondamento della doglianza sulla decisione assunta senza previo contraddittorio.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nella censura relativa alla pretesa alterazione dell’oggetto della domanda e al rispetto del principio della domanda.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al contraddittorio e alla necessità di sottoporre alle parti i rilievi decisivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al difetto di motivazione percepibile sulla domanda di risarcimento danni.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per vizi della motivazione.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate per mancato rispetto del contraddittorio.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato tra le disposizioni sul giudizio di appello asseritamente violate.

  • art. 356 c.p.c.

    Richiamato tra le disposizioni del giudizio di appello invocate nel primo motivo.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato tra le disposizioni del giudizio di appello invocate nel primo motivo.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Invocato per le censure di nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Invocato per le censure di violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Invocato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per la censura di violazione del giudicato interno sull’identità del bene.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulla ripartizione dell’onere della prova in tema di usucapione.

  • art. 1558 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, secondo il testo, a sostegno della doglianza sulla prova dell’usucapione.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento al possesso.

  • art. 1168 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alla tutela possessoria.

  • art. 1170 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alla manutenzione del possesso.

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, in relazione alle difese e alle eccezioni della parte convenuta.

  • art. 390 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la rinuncia ai ricorsi, reciprocamente accettata, fosse conforme a questa norma e ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando tutte le parti rinunciano ai rispettivi ricorsi e le rinunce sono reciprocamente accettate, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio se l’atto di rinuncia è conforme ai requisiti formali previsti dall’art. 390 c.p.c.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso principale o incidentale e non decide nel merito delle censure proposte.
  • La dichiarazione di estinzione del giudizio comporta, salvo diversa statuizione, la regolazione delle spese secondo quanto ritenuto dalla Corte; nel caso esaminato è stata disposta la compensazione/assenza di spese.
  • La rinuncia al ricorso e la sua accettazione da parte della controparte costituiscono un evento processuale idoneo a chiudere il giudizio di legittimità, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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