Cassazione Civile, Ordinanza n. 10419/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Due soggetti destinatari di un decreto ingiuntivo di pagamento per euro 16.097,00 hanno proposto opposizione davanti al Tribunale di Treviso, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale di quel giudice in favore del Tribunale di Pescara. Il Tribunale, con ordinanza, ha affermato che l’eccezione di nullità del decreto per asserita incompetenza territoriale non era idonea a definire il giudizio, ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto e ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini per conclusioni, comparse conclusionali e repliche. I debitori hanno allora proposto ricorso per regolamento necessario di competenza sostenendo che il provvedimento del Tribunale, nel disattendere l’eccezione, avesse implicitamente affermato la propria competenza e quindi fosse immediatamente impugnabile. La società creditrice ha resistito con memoria, mentre il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del regolamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale non contenesse una decisione implicita, inequivoca e incontrovertibile sulla competenza tale da rendere esperibile il regolamento necessario di competenza. In particolare, il giudice di merito non aveva rimesso la causa in decisione prima di pronunciarsi e non aveva adottato una statuizione definitiva e risolutiva della questione di competenza; al contrario, aveva fissato una successiva udienza proprio per la rimessione della causa in decisione. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per il deposito della memoria difensiva nel procedimento di regolamento di competenza.
consente il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Cass., sez. un., n. 20499/2014
enuncia il principio per cui il regolamento necessario di competenza è inammissibile se il giudice, nel disattendere l’eccezione, non abbia concluso in modo assoluto, oggettivamente inequivoco e incontrovertibile per la definizione della questione davanti a sé.
Cass. n. 14223/2017
richiamata in continuità con il principio delle Sezioni Unite sulla non impugnabilità con regolamento in mancanza di una chiara decisione definitiva sulla competenza.
Cass. n. 2338/2020
richiamata a sostegno del medesimo orientamento sulla necessità di una statuizione definitiva e inequivoca per ammettere il regolamento di competenza.
Massime di principio
- Il regolamento necessario di competenza non è ammissibile contro un provvedimento che si limiti a disattendere l’eccezione di incompetenza e a proseguire il giudizio, se da esso non risulti una decisione definitiva, inequivoca e incontrovertibile sulla competenza.
- Perché la statuizione del giudice di merito sia immediatamente impugnabile con regolamento necessario di competenza, occorre che il giudice abbia manifestato in modo espresso o implicitamente univoco la volontà di definire la questione di competenza davanti a sé, non essendo sufficiente una mera ordinanza interlocutoria.
- La fissazione di un’ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione e l’assegnazione dei termini di trattazione escludono, di regola, che il giudice abbia reso una decisione definitiva sulla competenza idonea a fondare il regolamento necessario.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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