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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22547/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (25/02/2025) che confermava la custodia in carcere disposta dal G.I.P. per i reati a carico di Francesco Abbate: partecipazione ad associazione di stampo camorristico (art. 416‑bis c.p., capo 1), estorsione aggravata (capo 5) e intestazione fittizia di beni immobili (riqualificato in art. 512‑bis c.p., capo 36). La difesa deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione chiedendo la riqualificazione della condotta in favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), contestava la ricostruzione relativa all'intestazione fittizia e all'aggravante ex art. 416‑bis.1 c.p., nonché la sussistenza delle esigenze cautelari (risalenza dei fatti, incensuratezza, mancata prova di mantenimento di rapporti illeciti dopo l'arresto del reggente Pirozzi). Si censurava altresì la motivazione con riguardo agli elementi probatori (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, servizi di osservazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il G.I.P. avessero adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, valorizzando intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori (tra cui Frongillo e Caracallo), servizi di osservazione e videoriprese che dimostravano il ruolo stabile e fattivo di Abbate nell'ambito del clan (autista e uomo di fiducia del reggente Pirozzi, portavoce, intermediario, gestione consegne di denaro, partecipazione a riunioni). La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del reato associativo ex art. 416‑bis c.p., ha escluso la riqualificazione in favoreggiamento personale, e ha condiviso la ricostruzione relativa all'intestazione fittizia riqualificata in art. 512‑bis c.p.; ha inoltre ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante ex art. 416‑bis.1 c.p. e la permanenza della misura cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Non è stata disposta la remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    La Corte conferma che la partecipazione può consistere in un contributo anche di natura non esclusivamente operativa ma stabile e riconoscibile; è necessario l'affectio societatis e il fattivo inserimento nel gruppo attraverso ruoli o condotte che rafforzano l'associazione.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Aggravante rilevante quando il clan ha forte vocazione imprenditoriale e utilizza intestazioni fittizie di beni produttivi di reddito per inserirsi nell'economia locale; applicata in relazione al capo 36.

  • art. 378 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa come possibile riqualificazione in favoreggiamento personale; la Corte ritiene però che la condotta contestata sia riconducibile all'associazione mafiosa e non al mero favoreggiamento.

  • art. 512‑bis cod. pen.

    Reato di intestazione fittizia; il Tribunale ha ritenuto configurabile la fattispecie per i beni e i flussi di canoni di locazione che hanno occultato la proprietà effettiva a vantaggio di esponenti apicali del clan.

  • art. 648‑ter cod. pen.

    Riferito dalla difesa ma il G.I.P. ha riqualificato la fattispecie in art. 512‑bis; la Corte osserva che il ricorso non era 'in asse' rispetto alla ricostruzione effettivamente adottata dal Tribunale.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in connessione con i presunti reati di intestazione fittizia/autoriciclaggio; la Corte non ha accolto le doglianze difensive su concorsi di reato contrastanti con la ricostruzione del Tribunale.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa con riguardo alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto invece adeguatamente motivate le esigenze di custodia in carcere.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma applicata per giustificare la misura cautelare in presenza di partecipazione a associazione di tipo mafioso e della persistenza del pericolo, ritenuta sussistente dalla giustificazione motivazionale.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norme processuali invocate per i vizi di motivazione e violazioni di legge; la Corte ne ha valutato l'infondatezza o la genericità rispetto ai motivi proposti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento di una somma a titolo equo per inammissibilità del ricorso, ritenuta fondata su profili di colpa del ricorrente.

  • art. 94, comma 1‑ter, disposizioni attuazione c.p.p.

    Richiamata relativamente alle conseguenze della decisione che non dispone la remissione in libertà; la Corte ha disposto gli effetti di rito previsti dalla norma.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina in fatto il giudizio di merito sui materiali probatori: il sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica della correttezza e della logicità della motivazione del giudice di merito.
  • Per il reato associativo ex art. 416‑bis c.p. è sufficiente un contributo stabile e riconoscibile all'organizzazione (anche se non di vertice): conta l'affectio societatis e il fattivo inserimento attraverso ruoli o condotte idonee a rafforzare l'associazione.
  • Il silenzio o la mancata menzione di un indagato da parte di alcuni collaboratori non costituisce in sé elemento favorevole probatorio; l'assenza di dichiarazioni non equivale a una dichiarazione di esclusione.
  • Le intercettazioni, le dichiarazioni di collaboratori, i servizi di osservazione e le videoriprese se coerenti e confrontabili possono costituire base idonea per sostenere la gravità indiziaria e le esigenze cautelari.
  • Le intestazioni fittizie di beni produttivi di reddito possono essere riqualificate e configurare art. 512‑bis c.p. se le risultanze dimostrano che i proventi/aspetti economici sono stati destinati a sottrarsi a misure ablative o a beneficio di esponenti criminosi.
  • Le doglianze generiche o fuori asse rispetto al decisum del giudice di merito rischiano di essere dichiarate inammissibili; l'impugnazione deve mirare agli specifici punti decisionali e di diritto affrontati dal giudice.
  • La sussistenza di esigenze cautelari è valutata sulla base complessiva degli elementi e può ritenersi sussistente anche per soggetti incensurati se emergono elementi di partecipazione stabile all'associazione e di continuità di rapporti o condotte a rischio.

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