Cassazione Penale, Sentenza n. 16519/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, detenuto in carcere, aveva chiesto l'autorizzazione a colloqui carcerari con la figlia Rubino Roberta. Il Tribunale di Velletri rigettava la richiesta richiamando il parere contrario del Pubblico Ministero che evidenziava come i due fossero coimputati nel medesimo procedimento e che i colloqui avrebbero vanificato le esigenze cautelari. Il difensore impugnava sostenendo violazione degli artt. 18 e 28 dell'ordinamento penitenziario e dell'art. 37 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nonché dell'art. 8 CEDU, e denunciava la mancanza di motivazione specifica, particolarmente rilevante dopo la chiusura delle indagini e l'inizio del dibattimento. La Corte ha esaminato il vizio di motivazione già rilevato in una precedente pronuncia (sent. n. 17710/2022) e ha riscontrato che il nuovo provvedimento riproponeva una motivazione apparente, limitandosi a richiamare decisioni precedenti senza confrontarsi con le allegazioni difensive e senza indicare ragioni concrete e specifiche per la compressione del diritto ai rapporti familiari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per difetto di motivazione e motivazione apparente (violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Velletri per nuovo esame. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la compressione dei diritti fondamentali (art. 13 Cost. e art. 8 CEDU) è ammissibile solo se sorretta da specifiche e concrete esigenze cautelari o di ordine processuale adeguatamente motivate.
Norme richiamate
Riferimento alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative ai rapporti con l'esterno e alle autorizzazioni ai colloqui; utilizzata per contestare il diniego non adeguatamente motivato.
Riferimento a limiti e condizioni dei colloqui; la sua invocazione dal difensore sottolinea che eventuali limitazioni richiedono motivazione specifica.
art. 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Norme regolamentari attinenti alla disciplina dei colloqui in carcere; invocate per censurare il mancato rispetto delle garanzie procedurali e della motivazione.
art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato come parametro di diritto fondamentale (diritto alla vita privata e familiare): la compressione di tale diritto è ammessa solo se proporzionata e adeguatamente motivata.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione dei provvedimenti: la Corte ha rilevato la violazione per la mancanza di una motivazione concreta e non apparen-temente formalistica.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato per affermare la ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti che incidono sul grado di afflittività delle misure cautelari, quali le decisioni sui colloqui.
art. 13 Cost.
Richiamato come principio secondo cui la libertà personale e i diritti fondamentali possono essere temporaneamente compressi solo per ragioni legittime e motivate.
Massime di principio
- Il diniego di colloqui carcerari richiede una motivazione concreta e specifica: non è sufficiente il richiamo generico a precedenti provvedimenti o alle esigenze cautelari formulato in astratto.
- Dopo la chiusura delle indagini e con l'avvio del dibattimento, l'argomentazione a sostegno della limitazione dei rapporti familiari deve valutare l'attenuazione delle esigenze investigative e spiegare perché permangono i rischi invocati.
- Quando autore e destinatario della limitazione sono coimputati, il giudice deve indicare in che modo concreto i colloqui potrebbero compromettere le esigenze cautelari (es. rischio di inquinamento delle prove, di collusione), e non limitarsi a enunciazioni generiche.
- Le decisioni sui colloqui che aumentano il grado di afflittività sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge (art. 111, comma 7, Cost.), con particolare attenzione al requisito della motivazione ex art. 125 c.p.p.
- La motivazione apparente (ragionamento fittizio o mera ripetizione di precedenti) è invalida: il giudice deve confrontarsi specificamente con le allegazioni difensive.
- Le restrizioni ai diritti fondamentali (art. 13 Cost., art. 8 CEDU) devono essere proporzionate e temporanee; la mancanza di motivazione le rende arbitrarie e suscettibili di annullamento.
- In situazioni analoghe, il difensore deve sollecitare l'indicazione puntuale dei rischi e, se necessario, impugnare per vizio di motivazione, richiamando la giurisprudenza consolidata sulla necessità di un concreto bilanciamento fra esigenze cautelari e diritto familiare.
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