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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36965/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Lodotruck s.r.l. ha impugnato la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. perché il Giudice per le indagini preliminari non ha liquidato le spese di costituzione della parte civile; i tre imputati hanno proposto ricorso lamentando la mancata specificazione, nella sentenza di patteggiamento che ha riconosciuto la continuazione, dell'indicazione dell'aumento di pena ex art. 81 c.p. per ciascun reato satellite e la relativa motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della parte civile: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile (in favore di Bellina Germano in qualità di legale rappresentante della Lodotruck s.r.l.) e ha rinviato al Tribunale di Venezia per nuovo esame su quel punto ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d) c.p.p.; ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei tre imputati (perché le censure sollevate non rientrano nei motivi tassativi di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.) e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria quantificata in euro 3.000 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte l'ha richiamata come base della sentenza impugnata.

  • art. 458-bis cod. proc. pen.

    Introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n.150; prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza per applicazione della pena dopo decreto di giudizio immediato sia comunicato anche alla persona offesa, legittimandola a esercitare prerogative in quella sede e rendendo possibile la costituzione di parte civile e la liquidazione delle spese.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Intervento normativo che ha esplicitato la disciplina della 'richiesta di applicazione della pena' dopo decreto di giudizio immediato, modificando la possibilità di partecipazione della persona offesa.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi tassativi per i quali l'imputato o il PM possono ricorrere in Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi dei imputati perché le censure sollevate non rientrano in tali motivi.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina il concorso di reati e gli aumenti di pena per la continuazione; i ricorrenti contestavano la mancata indicazione analitica degli aumenti, ma la Corte ha ritenuto che, salvo superamento dei limiti previsti, l'omessa indicazione non determina automaticamente una pena illegale né rende il ricorso ammissibile.

  • art. 623, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.

    Prevede il rinvio al giudice di merito per nuovo esame dopo annullamento limitato della sentenza; criterio applicato dalla Corte per disporre il rinvio al Tribunale di Venezia sulla liquidazione delle spese.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione circa la competenza del giudice al quale rinviare la decisione sulla liquidazione delle spese quando l'annullamento riguarda il diritto o la determinazione dell'ammontare; la Corte ha ribadito i criteri per individuare il giudice competente al rinvio.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la statuizione sulle spese contenuta in una sentenza di patteggiamento è ammissibile: le questioni relative alle spese della parte civile non rientrano nelle limitazioni di impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Dopo il d.lgs. 10/10/2022, n.150 e l'introduzione dell'art. 458-bis c.p.p., la persona offesa può essere informata e partecipare all'udienza di applicazione della pena successiva a decreto di giudizio immediato; conseguentemente il giudice deve decidere anche sulle spese di costituzione della parte civile.
  • I ricorsi degli imputati avverso una sentenza di patteggiamento sono soggetti ai limiti molto stringenti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: sono ammissibili solo per motivi tassativi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica o illegittimità della pena); censure diverse (es. mera insufficiente specificazione degli aumenti per la continuazione) sono inammissibili.
  • L'omessa indicazione analitica dell'aumento di pena per singoli reati nella sentenza di patteggiamento non equivale automaticamente a una pena illegale, salvo che la pena complessiva superi i limiti previsti (limite interno triplo della pena-base o limite esterno dell'art. 81, comma terzo).
  • Se la Cassazione annulla una sentenza di patteggiamento limitatamente all'omessa pronuncia sulle spese della parte civile, il rinvio per nuovo esame va al giudice penale a quo quando la statuizione è del tutto omessa; se l'annullamento riguarda il diritto alla liquidazione o l'ammontare, il rinvio può essere al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
  • In caso di inammissibilità dei ricorsi degli imputati la Corte può pronunciare condanna al pagamento delle spese processuali e irrogare una sanzione pecuniaria degli importi ritenuti equi.

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