Ordinanza n. 2793/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento emesso dal Responsabile dell'Ufficio Visti dell'Ambasciata d'Italia a Berirut, datato 7 agosto 2025 e notificato all'interessata in data 7 agosto 2025, con cui è stata respinta la domanda di visto per lavoro subordinato presentata dal Sig. -OMISSIS-; di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza di quella sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ufficio Visti dell'Ambasciata d'Italia a Beirut
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego, notificato il 7 agosto 2025, della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/1998, chiedendo anche l'adozione di misure cautelari. Il giudizio cautelare riguarda il sindacato sul diniego adottato dalla sede diplomatica, in una materia caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa. Dal testo emerge che il ricorrente contestava il rigetto della domanda di visto, mentre l'amministrazione aveva motivato il diniego con un rischio migratorio desunto dall'incoerenza tra il lavoro per il quale era stato rilasciato il nulla osta, consistente nell'attività di collaboratore domestico presso un connazionale, le competenze professionali del richiedente, laureato in Business Management Information System, e le dichiarazioni rese in sede di intervista circa l'intenzione di cercare un altro lavoro dopo l'ingresso in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che, in materia di visto d'ingresso per lavoro subordinato, la discrezionalità dell'amministrazione sia particolarmente ampia e sindacabile solo ab externo in presenza di macroscopiche e palesi abnormità logiche. Nel caso concreto, il rischio migratorio valorizzato dalla sede diplomatica è stato ritenuto fondato su elementi obiettivi e indicativi, sul piano inferenziale, di una ragionevole possibilità di abuso del titolo: la non coerenza tra mansioni autorizzate, formazione professionale e intenzioni dichiarate dal richiedente. Non è stata quindi ravvisata, nella fase cautelare, una ragionevole probabilità di fondatezza del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
La controversia riguarda il diniego di un visto d'ingresso per lavoro subordinato riconducibile alla disciplina del lavoro subordinato degli stranieri.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In materia di visto d'ingresso per lavoro subordinato, la discrezionalità dell'amministrazione è particolarmente ampia e il sindacato giurisdizionale può svolgersi soltanto ab externo, verificando la presenza di macroscopiche e palesi abnormità logiche nel provvedimento.
- Il rischio migratorio posto a fondamento del diniego di visto può essere desunto, in via inferenziale, dall'incoerenza tra il rapporto di lavoro per il quale è stato rilasciato il nulla osta, le competenze professionali del richiedente e le intenzioni da questi dichiarate durante l'intervista, quando tali elementi indichino una ragionevole possibilità di abuso del titolo.
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