Cassazione Civile, Ordinanza n. 12951/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’esecuzione forzata presso terzi intrapresa dal debitore esecutato su un credito pignorato in danno di una azienda sanitaria locale, con terzo pignorato indicato nel tesoriere bancario. Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza di assegnazione del credito; il debitore aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi. Il tribunale ha dichiarato improponibile l’opposizione, ritenendo che l’atto introduttivo fosse affetto da nullità perché non depositato nel fascicolo dell’esecuzione e perché iscritto direttamente nel ruolo contenzioso ordinario, oltre a non essere tempestivamente pervenuto al giudice dell’esecuzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle norme sull’opposizione agli atti esecutivi e del diritto di difesa, sostenendo che il deposito al ruolo generale era avvenuto per prassi dell’ufficio e che, comunque, la fase sommaria si sarebbe implicitamente esaurita; 2) violazione delle norme sulla nullità degli atti processuali, assumendo che gli elementi valorizzati dal tribunale non bastassero a configurare un errore nell’introduzione dell’opposizione, perché l’atto era comunque rivolto al tribunale di Napoli e conteneva elementi idonei a far comprendere che era destinato al giudice dell’esecuzione; 3) violazione delle norme sulla sanatoria della nullità, sostenendo che la successiva istanza di trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto sanare il vizio, e che non si poteva far dipendere la tempestività dall’effettiva ricezione dell’atto da parte del giudice competente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui l’opposizione agli atti esecutivi successiva all’inizio dell’esecuzione deve essere proposta con ricorso direttamente rivolto al giudice dell’esecuzione e depositato nel fascicolo del processo esecutivo già pendente; se l’atto è indirizzato genericamente al tribunale e iscritto nel ruolo contenzioso ordinario, esso è nullo perché difforme dal modello legale. Ha inoltre ribadito che la nullità può essere sanata solo se l’atto raggiunge lo scopo, cioè se perviene tempestivamente al giudice dell’esecuzione in modo da consentirgli l’immediato esame della opposizione entro il termine perentorio previsto per tale rimedio. Nel caso concreto, la successiva istanza di trasmissione degli atti non ha prodotto sanatoria, perché è stata presentata quando il termine per proporre l’opposizione era già spirato; pertanto, anche un’immediata trasmissione del fascicolo non avrebbe consentito al giudice dell’esecuzione di esaminare tempestivamente l’opposizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa per mancata difesa delle parti intimate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità, ma non ritenuto violato dalla Corte
richiamato dal ricorrente, senza accoglimento
la nullità dell’atto processuale può essere sanata solo se l’atto ha raggiunto il suo scopo, cioè se perviene tempestivamente al giudice dell’esecuzione
l’atto difforme dal modello legale è nullo quando non è idoneo a raggiungere lo scopo previsto dalla legge
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, ma non applicato in senso favorevole al ricorrente
disciplina l’opposizione agli atti esecutivi e il relativo termine perentorio; il rispetto del modello introduttivo è essenziale
regola la struttura bifasica dell’opposizione agli atti esecutivi, con fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione e eventuale fase di merito
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente, senza rilievo decisivo
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente, senza rilievo decisivo
richiamato nel terzo motivo, ma la Corte nega che la richiesta di trasmissione possa sanare il vizio processuale in ritardo
indicato per individuare il giudice competente nella eventuale fase di merito dell’opposizione
richiamato come ipotesi di rito speciale per la fase successiva, ove prevista
richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto la disciplina richiamata per l’ulteriore contributo unificato
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in tema di contributo unificato ulteriore
Cass., Sez. U, n. 4315/2020
richiamata solo per delimitare la declaratoria sui presupposti processuali del contributo unificato
Cass. n. 25170/2018
precedente centrale: l’atto di opposizione agli atti esecutivi è nullo se non è un ricorso rivolto al giudice dell’esecuzione e depositato nel fascicolo esecutivo; la nullità si sana solo se l’atto raggiunge tempestivamente lo scopo
Massime di principio
- L’opposizione agli atti esecutivi proposta dopo l’inizio dell’esecuzione deve essere introdotta con ricorso direttamente indirizzato al giudice dell’esecuzione e depositato nel fascicolo del processo esecutivo già pendente; la forma del deposito nel ruolo contenzioso ordinario è difforme dal modello legale e determina nullità dell’atto.
- La nullità dell’atto introduttivo dell’opposizione esecutiva è sanabile per raggiungimento dello scopo solo se il ricorso perviene tempestivamente al giudice dell’esecuzione, così da consentirgli l’immediato esame della domanda nel rispetto del termine perentorio previsto per l’opposizione.
- La mera richiesta di trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione non sana retroattivamente il vizio dell’atto introduttivo se tale richiesta interviene dopo la scadenza del termine per proporre l’opposizione; in tal caso, anche una trasmissione immediata non consentirebbe il tempestivo esercizio dei poteri del giudice competente.
- Ai fini della validità dell’opposizione agli atti esecutivi, non basta che l’atto sia denominato ricorso o che richiami in generale il tribunale: rileva che l’istanza sia chiaramente rivolta al giudice dell’esecuzione e inserita nel circuito processuale esecutivo corretto.
- Nel giudizio di legittimità, la sanatoria della nullità processuale va valutata in concreto in relazione al momento in cui l’atto difforme è effettivamente posto a disposizione del giudice competente, non al solo momento del deposito presso la cancelleria in forma impropria.
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