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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34010/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 26/11/2021 per due motivi: (1) violazione e errata applicazione dell'art. 192 cod.proc.pen. con riferimento alla qualificazione come fittizia della sede legale della società; si censura che il Tribunale non ha adeguatamente valutato i documenti prodotti dal PM (estratti dalla CCIAA) che indicherebbero la presenza effettiva di attività e di altre società nello stesso indirizzo, nonché l'approvazione dei bilanci e la presenza dello studio del commercialista; (2) errata interpretazione della competenza territoriale alla luce degli artt. 8 e 2 del d.lgs. n. 74/2000: si contesta l'applicazione del principio della prevalenza della "sede effettiva" sulla sede legale, sostenendo che quel principio è nato in contesti differenti e che l'eccezione difensiva costituisce abuso delle facoltà processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura la Corte ha richiamato il limite della cassazione nella verifica dei profili di legittimità (art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.), osservando che l'accertamento del "domicilio fiscale" è questione di fatto tipica dell'istruttoria (si fa riferimento ai criteri dell'art. 162 DPR 917/1986 e alla giurisprudenza sulle "caselle postali"). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la censura percheè il Tribunale, a seguito del rinvio, doveva applicare il principio già indicato dalla Cassazione secondo cui, nei reati fiscali, la competenza territoriale si determina con riferimento al domicilio fiscale e la sede effettiva prevale se la sede legale risulta meramente fittizia; quindi l'eccezione del PM che nega l'operabilità di tale principio non è ammissibile. Il ricorso del Procuratore è dunque respinto per inammissibilità e l'ordinanza impugnata resta confermata.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale

    La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità in Cassazione (art. 606, comma 1, lett. e) e sottolinea che la valutazione della fittizietà della sede è questione di fatto che non può essere riesaminata in cassazione se non in presenza di manifesta illogicità della motivazione

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Limita l'intervento della Corte di cassazione ai vizi di motivazione quali la mancanza o manifesta illogicità; la Corte non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione dei fatti probatori

  • codice di procedura penale

    Richiamato nel contesto delle determinazioni sulla competenza e del riesame del decreto di sequestro preventivo

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Per i reati tributari la competenza territoriale si determina con riferimento al domicilio fiscale dell'ente; la sede legale è di regola luogo del domicilio fiscale ma, se fittizia, prevale la sede effettiva

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamati nella controversia circa la corretta individuazione della competenza in materia tributaria; la Corte osserva che i principi di competenza territoriale enunciati si applicano anche ai casi concreti di sedi fittizie

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Fornisce criteri sul concetto di stabile organizzazione e centro effettivo di direzione e attività amministrativa utili per determinare il domicilio fiscale e distinguere sedi effettive da "caselle postali"

  • codice di procedura penale

    Richiamato come principio in tema di misure cautelari personali; il Tribunale ha valutato il fumus del reato anche alla luce delle regole che presidiano le misure cautelari

Massime di principio

  • In reati fiscali la competenza territoriale si determina con riferimento al domicilio fiscale dell'ente: di regola coincide con la sede legale, ma se la sede legale è meramente fittizia prevale la sede effettiva (centro di direzione e attività amministrativa).
  • La qualificazione della sede come "fittizia" è una questione di fatto che richiede accertamento probatorio: la Cassazione non reinquadra i fatti se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica o assente.
  • Se la Cassazione annulla con rinvio per mancata valutazione di un'eccezione (es. effettività della sede), il giudice di rinvio è vincolato ad applicare i principi già enunciati dalla Corte e a riesaminare la questione alla luce delle produzioni probatorie presentate dalle parti.
  • La Pubblica Accusa deve documentare in modo chiaro e ufficiale la presenza operativa nella sede legale (registro CCIAA, bilanci, presenza di strutture operative o professionisti) per contrastare l'eccezione di sede fittizia; tuttavia resta primaria la valutazione del giudice del merito.
  • Le doglianze che mirano a negare l'applicazione di principi consolidati di diritto (es. prevalenza della sede effettiva) sono difficilmente ammissibili in cassazione quando il giudice di merito è stato chiamato a uniformarsi a tali principi.

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