Cassazione Penale, Sentenza n. 35294/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato assolto)
La controversia
L’interessato era stato sottoposto a misura cautelare custodiale nell’ambito di un procedimento relativo alla gestione di una società, sulla base del ruolo formale di amministratore e legale rappresentante, della movimentazione di ingenti somme sui conti societari e di risultanze investigative, anche intercettive. All’esito del giudizio abbreviato, celebrato sul medesimo compendio probatorio, era stato assolto con formula piena; l’assoluzione era stata confermata in appello ed era divenuta irrevocabile. Aveva quindi chiesto l’equa riparazione ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p., ma la Corte d’appello di Potenza, con ordinanza del 12 novembre 2025, aveva rigettato la domanda ravvisando una colpa grave nell’omessa vigilanza sulla gestione societaria e nella condotta non pienamente collaborativa. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che non fossero stati adeguatamente considerati l’assoluzione piena, il rito abbreviato e l’identità del materiale probatorio tra fase cautelare e giudizio di cognizione. Con il secondo deduceva omessa o travisata valutazione delle dichiarazioni dei coindagati, che avrebbero escluso il suo coinvolgimento e confermato la versione difensiva. Con il terzo e il quarto contestava che la mancata vigilanza, in presenza di condotte fraudolente altrui e rispetto a una società inattiva, potesse essere qualificata come colpa grave. Con il quinto lamentava la mancata considerazione della coerenza della propria versione e degli elementi favorevoli, nonché la mancata attivazione di ulteriori approfondimenti da parte del pubblico ministero. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza e il riconoscimento del diritto alla riparazione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al terzo, quarto e quinto motivo, esaminati congiuntamente, e ha dichiarato assorbiti il primo e il secondo. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva desunto la colpa grave dalla sola carica societaria e dall’omessa vigilanza, senza individuare specifici poteri impeditivi, una concreta regola cautelare violata, segnali prevedibili delle condotte altrui o un comportamento alternativo lecito concretamente efficace. Ha inoltre ritenuto erroneo attribuire valore ostativo alla mancata piena collaborazione, in assenza di un generale obbligo di collaborazione e senza indicare condotte false, decettive od ostruzionistiche causalmente incidenti sulla misura. Mancava anche una verifica controfattuale del nesso causale tra i comportamenti addebitati e l’adozione o il mantenimento della custodia. La Corte ha precisato che l’assoluzione e l’identità del materiale probatorio non comportano automaticamente il diritto alla riparazione, ma che la colpa grave ostativa non può essere ricavata, come avvenuto, dagli stessi elementi dell’accusa né dalla mera posizione formale dell’interessato. Ha annullato l’ordinanza e rinviato alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, per un nuovo esame e per l’eventuale determinazione della riparazione ai sensi dell’art. 315 c.p.p.
Norme richiamate
Ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., chi sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, purché non vi abbia dato o concorso a dare causa per dolo o colpa grave.
Il diritto alla riparazione presuppone l’assoluzione irrevocabile e viene escluso solo se l’interessato ha dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave. La colpa grave richiede una condotta macroscopicamente negligente o imprudente e causalmente efficiente rispetto alla misura; non può essere presunta dalla carica societaria o dal mero esercizio delle facoltà difensive.
Le Sezioni Unite hanno chiarito, con riferimento all'ingiustizia formale prevista dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., che la condotta dolosa o gravemente colposa opera, in linea generale, quale condizione ostativa; tale operatività non può, tuttavia, concretamente esplicarsi quando l'insussistenza originaria delle condizioni di applicabilità della misura sia accertata sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice della cautela e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione.
La condotta dolosa o gravemente colposa costituisce, in linea generale, una condizione ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione. La sua operatività non può però fondarsi automaticamente su una diversa valutazione degli stessi elementi probatori, né consente di sovrapporre il giudizio riparatorio a quello di responsabilità penale.
L'ordinanza deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della domanda attenendosi ai principi enunciati e provveda, in caso di riconoscimento del diritto, anche alla determinazione dell'equa riparazione ai sensi dell'art. 315 cod. proc. pen.
Una volta riconosciuto il diritto alla riparazione, la quantificazione dell’equa riparazione deve essere effettuata nel procedimento previsto dall’art. 315 c.p.p.
L'art. 40, secondo comma, cod. pen. definisce il rapporto di equivalenza causale tra omissione ed evento, ma non individua la fonte dell'obbligo giuridico di impedimento né l'elemento soggettivo della responsabilità.
L’equivalenza causale tra omissione ed evento non basta a fondare la responsabilità omissiva: occorre individuare separatamente la fonte dell’obbligo giuridico di impedimento e l’elemento soggettivo.
La disciplina dettata dagli artt. 110 e seguenti cod. pen. presuppone un contributo materiale o morale consapevolmente prestato alla realizzazione del fatto tipico.
Il concorso di persone richiede un contributo materiale o morale consapevole; nel concorso omissivo sono inoltre necessari un obbligo giuridico di impedire lo specifico evento, concreti poteri impeditivi e un’omissione causalmente rilevante.
art. 27, comma 1, Cost.
Una simile equiparazione trasformerebbe la responsabilità penale in responsabilità da posizione, in contrasto con l'art. 27, primo comma, Cost., e introdurrebbe un'inammissibile forma di responsabilità oggettiva.
La responsabilità penale non può essere fatta discendere dalla sola titolarità di una carica o posizione: occorre un contributo personale attribuibile all’agente, non una responsabilità oggettiva da posizione.
artt. 24 e 111 Cost.
La persona sottoposta alle indagini non è titolare di un generale obbligo di collaborazione con l'autorità giudiziaria.
Le garanzie difensive escludono che il mero mancato contributo dell’indagato alla ricostruzione dei fatti possa essere qualificato, di per sé, come condotta gravemente colposa ostativa alla riparazione.
art. 6 CEDU
La persona sottoposta alle indagini non è titolare di un generale obbligo di collaborazione con l'autorità giudiziaria.
Nel quadro delle garanzie del processo equo, il silenzio e la scelta della strategia difensiva non possono essere assimilati, senza ulteriori elementi, a una condotta dolosa o gravemente colposa.
Essa ha il diritto di non rispondere, di non rendere dichiarazioni autoaccusatorie e di scegliere liberamente la strategia difensiva ritenuta più opportuna, secondo le garanzie riconosciute dagli artt. 24 e 111 Cost., dall'art. 6 CEDU e dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.
L’indagato può non rispondere e scegliere la propria strategia difensiva; il semplice difetto di collaborazione non integra la causa ostativa, salvo che siano provati comportamenti positivamente decettivi o di occultamento causalmente rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve valutare autonomamente, con giudizio ex ante, se la condotta dell’interessato abbia ingenerato una falsa apparenza di configurabilità dell’illecito e abbia causalmente concorso all’adozione o al mantenimento della misura; non può ripristinare sotto altra qualificazione il giudizio di responsabilità escluso dall’assoluzione irrevocabile.
- La colpa grave ostativa alla riparazione non coincide con una generica irregolarità, imprudenza o carenza organizzativa: richiede una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, prevedibile ex ante e causalmente efficiente rispetto alla misura.
- La sola qualità formale di amministratore o legale rappresentante non consente di presumere la colpa grave. Per addebitare un’omissione occorre individuare i concreti poteri impeditivi, la specifica regola cautelare violata, la prevedibilità della condotta altrui e l’efficacia del comportamento alternativo lecito.
- La mera omessa vigilanza non equivale al concorso omissivo nel reato altrui: questo richiede un obbligo giuridico di impedire lo specifico evento, poteri effettivi per farlo e un’omissione consapevole causalmente rilevante.
- Il mancato pieno spirito collaborativo, il silenzio o la scelta di una strategia difensiva non costituiscono, da soli, dolo o colpa grave ostativi. Può assumere rilievo una condotta positivamente decettiva, come la falsa rappresentazione o l’occultamento consapevole di elementi decisivi, solo se ne sia dimostrata l’incidenza causale sulla privazione della libertà.
- Il giudice della riparazione deve accertare il nesso causale tra la condotta addebitata e la misura anche mediante verifica controfattuale: deve valutare se, eliminata mentalmente quella condotta, la custodia sarebbe stata ugualmente adottata o mantenuta.
- L’assoluzione con formula piena e l’identità del materiale probatorio impiegato nella fase cautelare e nel giudizio abbreviato non determinano automaticamente il diritto alla riparazione; il giudice deve però evitare di ricavare la colpa grave dagli stessi elementi dell’accusa o da condotte escluse o non sufficientemente provate dalla sentenza assolutoria.
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