Sentenza del 13/04/2015 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Credito d'imposta - Compensazione per un importo superiore a quello richiesto - Recupero della differenza - Successivo sgravio parziale - Irrogazione - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la sanzione applicabile quando il contribuente abbia compensato un credito d’imposta in misura superiore a quella richiesta e riconosciuta. Dopo l’emissione dell’atto di recupero, l’Ufficio ha riconosciuto un ulteriore credito e ha conseguentemente disposto uno sgravio parziale; la questione è se tale rettifica incida sulla sanzione dovuta per la maggiore compensazione.
La decisione
Il principio affermato è che, anche in presenza del successivo riconoscimento di un ulteriore credito e dello sgravio parziale, si applica la sanzione amministrativa prevista dal d.lgs. n. 471/1997, pari al 30% del maggiore importo compensato. La rettifica successiva conferma infatti l’errore materiale rilevato mediante il controllo automatizzato della dichiarazione annuale. Il testo fornito non identifica il giudice, le parti, gli importi, l’esito processuale specifico o le statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
la sanzione amministrativa applicabile è quella prevista dal d. lgs. n. 471/97 in misura del 30% del maggiore importo compensato
La compensazione eccedente il credito richiesto e concesso comporta la sanzione del 30% calcolata sul maggiore importo compensato.
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
la successiva rettifica operata dall' Amministrazione finanziaria conferma l'errore materiale rilevato dal controllo della dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.p.r. n. 633 del 1972.
Il controllo automatizzato della dichiarazione annuale può rilevare l’errore materiale relativo alla maggiore compensazione; il successivo riconoscimento di ulteriore credito non esclude tale errore.
Art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972
la successiva rettifica operata dall' Amministrazione finanziaria conferma l'errore materiale rilevato dal controllo della dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.p.r. n. 633 del 1972.
Il controllo automatizzato della dichiarazione annuale può rilevare l’errore materiale relativo alla maggiore compensazione; il successivo riconoscimento di ulteriore credito non esclude tale errore.
Massime di principio
- Se viene compensato un credito d’imposta superiore a quello richiesto e riconosciuto, la successiva rettifica favorevole dell’Amministrazione e il conseguente sgravio parziale non eliminano, secondo il principio riportato, la rilevanza dell’errore materiale inizialmente rilevato.
- La sanzione indicata è pari al 30% della differenza compensata in eccesso, non dell’intero credito compensato.
- Per applicare il principio al caso concreto occorre verificare l’entità della maggiore compensazione e il contenuto degli atti di recupero e di sgravio.
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