Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Credito d'imposta - Compensazione per un importo superiore a quello richiesto - Recupero della differenza - Successivo sgravio parziale - Irrogazione - Criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la sanzione applicabile quando il contribuente abbia compensato un credito d’imposta in misura superiore a quella richiesta e riconosciuta. Dopo l’emissione dell’atto di recupero, l’Ufficio ha riconosciuto un ulteriore credito e ha conseguentemente disposto uno sgravio parziale; la questione è se tale rettifica incida sulla sanzione dovuta per la maggiore compensazione.

La decisione

Il principio affermato è che, anche in presenza del successivo riconoscimento di un ulteriore credito e dello sgravio parziale, si applica la sanzione amministrativa prevista dal d.lgs. n. 471/1997, pari al 30% del maggiore importo compensato. La rettifica successiva conferma infatti l’errore materiale rilevato mediante il controllo automatizzato della dichiarazione annuale. Il testo fornito non identifica il giudice, le parti, gli importi, l’esito processuale specifico o le statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 471/1997

    la sanzione amministrativa applicabile è quella prevista dal d. lgs. n. 471/97 in misura del 30% del maggiore importo compensato

    La compensazione eccedente il credito richiesto e concesso comporta la sanzione del 30% calcolata sul maggiore importo compensato.

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    la successiva rettifica operata dall' Amministrazione finanziaria conferma l'errore materiale rilevato dal controllo della dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.p.r. n. 633 del 1972.

    Il controllo automatizzato della dichiarazione annuale può rilevare l’errore materiale relativo alla maggiore compensazione; il successivo riconoscimento di ulteriore credito non esclude tale errore.

  • Art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972

    la successiva rettifica operata dall' Amministrazione finanziaria conferma l'errore materiale rilevato dal controllo della dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.p.r. n. 633 del 1972.

    Il controllo automatizzato della dichiarazione annuale può rilevare l’errore materiale relativo alla maggiore compensazione; il successivo riconoscimento di ulteriore credito non esclude tale errore.

Massime di principio

  • Se viene compensato un credito d’imposta superiore a quello richiesto e riconosciuto, la successiva rettifica favorevole dell’Amministrazione e il conseguente sgravio parziale non eliminano, secondo il principio riportato, la rilevanza dell’errore materiale inizialmente rilevato.
  • La sanzione indicata è pari al 30% della differenza compensata in eccesso, non dell’intero credito compensato.
  • Per applicare il principio al caso concreto occorre verificare l’entità della maggiore compensazione e il contenuto degli atti di recupero e di sgravio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.