Cassazione Penale, Ordinanza n. 25264/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il Tribunale di Napoli ha applicato all'imputato la pena di euro 1.400 di ammenda, a seguito di conversione, per il reato di guida senza patente. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in particolare la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè l'omissione di una pronuncia immediata di proscioglimento per causa evidente di non punibilità o di esclusione del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la censura dedotta non proponibile nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, perché non rientrante tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod.proc.pen.
richiamato come base del giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti.
come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017
delimita tassativamente i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sull'art. 129 c.p.p. non vi rientra.
evocato dalla difesa come parametro per lamentare la mancata immediata declaratoria di cause di proscioglimento, ma la relativa doglianza è stata ritenuta non deducibile nel presente giudizio.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
consente la declaratoria di inammissibilità de plano nel procedimento di legittimità richiamato dalla Corte.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria processuale.
norma incriminatrice contestata e oggetto della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure estranee a tale perimetro.
- La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è deducibile come motivo autonomo di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena quando non si colleghi a uno dei vizi espressamente consentiti.
- La motivazione della sentenza di patteggiamento ha natura necessariamente essenziale e si correla all'accordo negoziale tra le parti, con conseguente attenuazione dell'onere argomentativo del giudice.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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