Cassazione Civile, Ordinanza n. 05298/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rituale definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, corredata dalle istanze e dalla prova dei pagamenti rateali, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato avvisi di accertamento per più annualità, fondati su indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, contestando omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi e recuperando maggiori imposte, interessi e sanzioni. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi deducendo, in via principale, di avere aderito allo scudo fiscale ex art. 14 d.l. n. 350 del 2001, con preclusione dell'accertamento, e in subordine chiedendo riduzione della pretesa. In appello la CTR aveva rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia quello incidentale del contribuente. In cassazione l'Agenzia proponeva due motivi, ma nel corso del giudizio il contribuente chiedeva la sospensione ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, producendo istanze di definizione agevolata e prova dei pagamenti rateali; l'Avvocatura dello Stato aderiva chiedendo l'estinzione per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato come base delle indagini finanziarie poste a fondamento degli avvisi di accertamento.
È invocato dal contribuente come scudo fiscale preclusivo dell'accertamento, ma il testo non contiene una statuizione della Corte sul punto perché la definizione agevolata rende superflua la decisione.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018
La presentazione di rituali istanze di definizione agevolata e la prova dei pagamenti rateali determinano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018
Consente la richiesta di sospensione del giudizio in pendenza della definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Le spese del giudizio estinto sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria risulti validamente definita mediante procedura agevolata prevista dalla legge e ciò sia documentato con la relativa istanza e con la prova dei pagamenti dovuti, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata comporta il venir meno dell'interesse alla decisione sui motivi di ricorso, con assorbimento dell'esame del merito delle censure.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata è necessario che la richiesta sia ritualmente documentata; in presenza di tale documentazione, la Corte prende atto dell'accordo delle parti e chiude il giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla norma applicabile e possono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
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