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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05298/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rituale definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, corredata dalle istanze e dalla prova dei pagamenti rateali, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato avvisi di accertamento per più annualità, fondati su indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, contestando omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi e recuperando maggiori imposte, interessi e sanzioni. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi deducendo, in via principale, di avere aderito allo scudo fiscale ex art. 14 d.l. n. 350 del 2001, con preclusione dell'accertamento, e in subordine chiedendo riduzione della pretesa. In appello la CTR aveva rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia quello incidentale del contribuente. In cassazione l'Agenzia proponeva due motivi, ma nel corso del giudizio il contribuente chiedeva la sospensione ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, producendo istanze di definizione agevolata e prova dei pagamenti rateali; l'Avvocatura dello Stato aderiva chiedendo l'estinzione per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria risulti validamente definita mediante procedura agevolata prevista dalla legge e ciò sia documentato con la relativa istanza e con la prova dei pagamenti dovuti, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La definizione agevolata comporta il venir meno dell'interesse alla decisione sui motivi di ricorso, con assorbimento dell'esame del merito delle censure.
  • Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata è necessario che la richiesta sia ritualmente documentata; in presenza di tale documentazione, la Corte prende atto dell'accordo delle parti e chiude il giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla norma applicabile e possono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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