Cassazione Penale, Ordinanza n. 28231/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p., sostenendo che la motivazione di merito non fosse adeguata. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. (acquisto di cose di sospetta provenienza), assumendo che la condotta non integrasse ricettazione. Con il terzo motivo ha dedotto il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p., contestando il diniego del trattamento più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva individuato con motivazione logica e lineare plurimi elementi a sostegno della piena integrazione sia del presupposto materiale sia di quello soggettivo della ricettazione. Ha ritenuto aspecifico il secondo motivo, perché non confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata, e comunque incompatibile con l'accertata responsabilità per ricettazione; ha inoltre richiamato il fatto che l'art. 712 c.p. richiede l'indicazione e la prova della provenienza del bene, elemento mancato nel caso concreto. Ha infine reputato il terzo motivo reiterativo di censure già esaminate e disattese in appello con motivazione congrua e non illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La ricettazione è stata ritenuta integrata in tutti i suoi elementi, oggettivo e soggettivo; il diniego dell'attenuante è stato confermato perché le censure erano già state disattese in appello con motivazione congrua.
La riqualificazione nel reato di acquisto di cose di sospetta provenienza è stata esclusa, sia perché incompatibile con l'accertata ricettazione, sia perché tale fattispecie richiede l'indicazione e la prova della provenienza del bene, elemento mancante nel caso di specie.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già esaminate e disattese dalla corte territoriale senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La riqualificazione del fatto in acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p. non è praticabile quando la sentenza di merito abbia già accertato la ricettazione ex art. 648 c.p., poiché le due fattispecie sono incompatibili sul piano dell'elemento soggettivo e dell'inquadramento del fatto.
- Per configurare l'art. 712 c.p. è necessario che emerga e sia provata la provenienza del bene, dato funzionale a valutare l'atteggiamento psicologico dell'agente al momento della ricezione.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza di merito abbia indicato in modo logico e coerente plurimi elementi probatori idonei a sorreggere l'affermazione di responsabilità e la relativa valutazione non presenti manifesta illogicità.
- Il mancato riconoscimento di un'attenuante già esclusa con motivazione congrua in appello non può essere utilmente riproposto in cassazione se il motivo si risolve in una mera reiterazione delle censure di merito.
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