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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14017/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su più cartelle di pagamento. Il contribuente deduceva l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione della pretesa tributaria. In un precedente giudizio la CTR aveva dichiarato prescritta la pretesa, compensando però le spese; la Cassazione aveva cassato tale statuizione limitatamente alle spese per difetto di motivazione. In sede di rinvio la CTR ha dichiarato la nullità di tutte le cartelle sottese alla comunicazione impugnata per omessa notifica, ha posto le spese di tutti i gradi e del rinvio a carico della sola Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha compensato le spese tra il contribuente e gli enti impositori, ritenendoli estranei all'attività di notifica. Il contribuente ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 91 e 115 c.p.c. e del principio di soccombenza, perché anche gli enti impositori avrebbero dovuto essere condannati alle spese, essendo la domanda accolta anche per ragioni a loro imputabili (prescrizione e decadenza della pretesa); 2) violazione delle norme sulle spese di lite per errata determinazione del valore della controversia e conseguente liquidazione inferiore ai minimi tariffari, sostenendo che il valore corretto fosse non inferiore a 33.911,69 euro e non 15.792,44 euro, con conseguente applicazione di uno scaglione più elevato e di compensi minimi superiori. Ha inoltre contestato la liquidazione globale senza indicazione analitica delle voci.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva motivato specificamente la compensazione delle spese tra il contribuente e gli enti impositori, valorizzando la loro estraneità all'attività di notifica delle cartelle, e quindi aveva indicato le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 15 d.P.R. 546/1992. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché il ricorrente aveva chiesto nel giudizio di rinvio l'applicazione dello scaglione fino a 26.000 euro e non poteva poi censurare in cassazione il mancato utilizzo dello scaglione fino a 52.000 euro; inoltre, la liquidazione dei compensi tra minimo e massimo tariffario è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e, nel caso concreto, non era stato dimostrato il superamento o la violazione del minimo rispetto allo scaglione effettivamente invocato. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni, nel quadro della disciplina civilistica generale.

  • art. 15 d.P.R. 546/1992

    "La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio"; "Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte... soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"

    Nel processo tributario la compensazione è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma e le gravi ed eccezionali ragioni devono essere esplicitate in sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente, ma la Corte non ne ravvisa la violazione nella decisione impugnata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammissibile solo nei casi previsti dall'art. 15 d.P.R. 546/1992: soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere indicate espressamente in sentenza.
  • La motivazione della compensazione non può essere meramente generica o di stile; il giudice deve esplicitare le ragioni concrete che giustificano la deroga alla regola della soccombenza.
  • Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese non consente di sostituire una diversa valutazione di merito sulla gravità ed eccezionalità delle ragioni, salvo mancanza di motivazione o evidente disallineamento rispetto agli atti di causa.
  • La liquidazione dei compensi professionali è censurabile in cassazione solo se viola il minimo tariffario applicabile; la parte non può contestare in legittimità uno scaglione diverso da quello che essa stessa ha richiesto nel giudizio di merito.
  • Quando la domanda in impugnazione riguarda soltanto le spese di lite, il valore della controversia ai fini della liquidazione va individuato in relazione al differenziale tra quanto liquidato e quanto richiesto come corretto, secondo il criterio del disputatum e del decisum.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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