Cassazione Civile, Ordinanza n. 00050/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza tardiva di insinuazione al passivo, ex art. 101 l.fall., proposta per un credito chirografario derivante dall’inadempimento di un contratto di mutuo stipulato anni prima tra una banca e la società poi fallita. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta perché il documento del 12/3/2004 prodotto dalla banca, contenente un’attestazione di avvenuto pagamento, era stato ritenuto quietanza idonea a provare l’estinzione del debito; la corte territoriale aveva inoltre ritenuto non provato l’errore nella dichiarazione di pagamento. Con il ricorso per cassazione la società cessionaria deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 214, comma 2, c.p.c., 77 e 87 disp. att. c.p.c., sostenendo che la scrittura non poteva considerarsi "prodotta" dalla banca perché non inserita nell’elenco degli allegati alla domanda di insinuazione, con conseguente erroneo diniego della possibilità di disconoscimento; con un secondo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo, riproponendo la medesima censura sotto il profilo del vizio motivazionale. La curatela non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la sentenza impugnata aveva accertato la produzione della quietanza da parte dell’appellante nel contesto della domanda di insinuazione al passivo e che il ricorrente introduceva una questione nuova, non dimostrando né di averla dedotta nei gradi di merito né indicando dove e come fosse stata sollevata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Inoltre ha osservato che la ritualità della produzione documentale non era stata contestata dalla controparte e, anzi, il documento era stato versato in atti anche dalla curatela, con conseguente impossibilità di lamentare la violazione delle regole sulla produzione documentale e sul contraddittorio. Per le stesse ragioni è stato ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, che in realtà mirava a rimettere in discussione un riscontro processuale e non un fatto storico decisivo. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il fallimento non ha svolto difese. È stata inoltre data atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
insinuazione tardiva al passivo
richiamato come base dell’istanza di ammissione tardiva del credito al fallimento.
evocato dalla ricorrente in relazione alla possibilità di disconoscere la scrittura contenente attestazione di pagamento.
richiamato per sostenere la censura sulla ritualità della produzione documentale.
richiamato per la disciplina della produzione e del deposito dei documenti in giudizio.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione.
indicato come base della memoria illustrativa depositata dalla ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o profili di censura non trattati nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente dimostri di averli tempestivamente dedotti nei gradi di merito e indichi specificamente dove ciò sia avvenuto.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce una questione pretermessa dal giudice di merito deve riportare in modo puntuale gli atti e i passaggi processuali in cui la questione è stata sollevata.
- La contestazione sulla ritualità della produzione documentale è preclusa se la controparte non la solleva tempestivamente e, soprattutto, se risulta che il documento sia stato comunque acquisito o utilizzato senza opposizione, anche implicita.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda fatti storici decisivi, non mere questioni processuali o riscontri documentali del processo.
- Quando la censura di legittimità si risolve nella riproposizione di una questione processuale già superata dalla decisione di merito, il motivo è inammissibile per difetto di specificità o perché diretto a sollecitare una rivalutazione non consentita.
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