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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00050/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza tardiva di insinuazione al passivo, ex art. 101 l.fall., proposta per un credito chirografario derivante dall’inadempimento di un contratto di mutuo stipulato anni prima tra una banca e la società poi fallita. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta perché il documento del 12/3/2004 prodotto dalla banca, contenente un’attestazione di avvenuto pagamento, era stato ritenuto quietanza idonea a provare l’estinzione del debito; la corte territoriale aveva inoltre ritenuto non provato l’errore nella dichiarazione di pagamento. Con il ricorso per cassazione la società cessionaria deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 214, comma 2, c.p.c., 77 e 87 disp. att. c.p.c., sostenendo che la scrittura non poteva considerarsi "prodotta" dalla banca perché non inserita nell’elenco degli allegati alla domanda di insinuazione, con conseguente erroneo diniego della possibilità di disconoscimento; con un secondo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo, riproponendo la medesima censura sotto il profilo del vizio motivazionale. La curatela non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la sentenza impugnata aveva accertato la produzione della quietanza da parte dell’appellante nel contesto della domanda di insinuazione al passivo e che il ricorrente introduceva una questione nuova, non dimostrando né di averla dedotta nei gradi di merito né indicando dove e come fosse stata sollevata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Inoltre ha osservato che la ritualità della produzione documentale non era stata contestata dalla controparte e, anzi, il documento era stato versato in atti anche dalla curatela, con conseguente impossibilità di lamentare la violazione delle regole sulla produzione documentale e sul contraddittorio. Per le stesse ragioni è stato ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, che in realtà mirava a rimettere in discussione un riscontro processuale e non un fatto storico decisivo. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il fallimento non ha svolto difese. È stata inoltre data atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o profili di censura non trattati nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente dimostri di averli tempestivamente dedotti nei gradi di merito e indichi specificamente dove ciò sia avvenuto.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce una questione pretermessa dal giudice di merito deve riportare in modo puntuale gli atti e i passaggi processuali in cui la questione è stata sollevata.
  • La contestazione sulla ritualità della produzione documentale è preclusa se la controparte non la solleva tempestivamente e, soprattutto, se risulta che il documento sia stato comunque acquisito o utilizzato senza opposizione, anche implicita.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda fatti storici decisivi, non mere questioni processuali o riscontri documentali del processo.
  • Quando la censura di legittimità si risolve nella riproposizione di una questione processuale già superata dalla decisione di merito, il motivo è inammissibile per difetto di specificità o perché diretto a sollecitare una rivalutazione non consentita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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