Cassazione Penale, Ordinanza n. 35513/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Torino il 14 novembre 2024. Era stato condannato, per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-ter c.p., all’art. 56 in relazione all’art. 600-bis, secondo comma, c.p. (imputazione originaria riqualificata) e all’art. 3 della legge n. 75/1958, alla pena complessiva di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione. Con un unico motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 63 e 69 c.p., sostenendo che i giudici di merito avessero applicato erroneamente il bilanciamento delle circostanze. La Cassazione ha ritenuto che la censura non fosse fondata nei termini dedotti: per individuare la violazione più grave nell’ambito della continuazione occorre determinare separatamente la pena per ciascun reato, considerando le circostanze e il loro eventuale bilanciamento, prima di unificare i reati ai sensi dell’art. 81 c.p. Nel caso concreto, per il reato di cui all’art. 609-bis c.p. era stata riconosciuta la diminuente del terzo comma, equivalente all’aggravante contestata; per la violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 75/1958 non operava invece l’attenuante della minore gravità, non prevista per tale violazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretto il criterio seguito dai giudici di merito per individuare la violazione più grave ai fini della continuazione: la pena va determinata separatamente per ciascun reato, tenendo conto delle circostanze e del relativo bilanciamento, prima dell’aumento per continuazione. La diminuente prevista dall’art. 609-bis, terzo comma, c.p. era stata riconosciuta in equivalenza con l’aggravante contestata per quel reato; tale attenuante non era invece applicabile alla violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 75/1958. La condanna e la pena di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione restano ferme. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Tale operazione deve essere eseguita – partitamente - per ciascuno dei reati prima della loro unificazione ex art. 81 cod. pen., ai fini della individuazione della violazione più grave.
Nella determinazione della pena per più reati in continuazione, la pena relativa a ciascun reato deve essere definita separatamente, incluse le valutazioni sulle circostanze, prima dell’unificazione e dell’aumento per continuazione.
art. 609-bis, terzo comma, c.p.
Corretta, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto corretto il percorso logico seguito dal giudice di prima cura, che, una volta riconosciuta la sussistenza della diminuente di cui all’articolo 609-bis, terzo comma, cod. pen., in regime di equivalenza con la contestata aggravante, ha ritenuto più grave la violazione di cui agli articoli 3 e 4 l. 75/1958, con la quale non concorreva alcuna prostituzione l’attenuante della minore gravità, non prevista dalla legge per tale violazione).
La diminuente del terzo comma dell’art. 609-bis c.p. va considerata nella determinazione della pena per il relativo reato e nel giudizio di comparazione con l’aggravante contestata; non si estende a un diverso reato per il quale la legge non prevede l’attenuante della minore gravità.
art. 3 legge n. 75/1958
Corretta, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto corretto il percorso logico seguito dal giudice di prima cura, che, una volta riconosciuta la sussistenza della diminuente di cui all’articolo 609-bis, terzo comma, cod. pen., in regime di equivalenza con la contestata aggravante, ha ritenuto più grave la violazione di cui agli articoli 3 e 4 l. 75/1958, con la quale non concorreva alcuna prostituzione l’attenuante della minore gravità, non prevista dalla legge per tale violazione).
Ai fini dell’individuazione della violazione più grave, la pena per la violazione della legge n. 75/1958 va valutata autonomamente; non è applicabile a tale violazione l’attenuante della minore gravità non prevista dalla legge.
art. 4 legge n. 75/1958
Corretta, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto corretto il percorso logico seguito dal giudice di prima cura, che, una volta riconosciuta la sussistenza della diminuente di cui all’articolo 609-bis, terzo comma, cod. pen., in regime di equivalenza con la contestata aggravante, ha ritenuto più grave la violazione di cui agli articoli 3 e 4 l. 75/1958, con la quale non concorreva alcuna prostituzione l’attenuante della minore gravità, non prevista dalla legge per tale violazione).
La violazione prevista dalla legge n. 75/1958 deve essere considerata separatamente ai fini della continuazione; per essa non si applica l’attenuante della minore gravità, che la legge non prevede.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando non risulta che la parte abbia agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Nel determinare la pena per più reati unificati dalla continuazione, la violazione più grave si individua dopo aver calcolato separatamente la pena per ciascun reato, considerando le aggravanti, le attenuanti e il loro eventuale giudizio di comparazione; solo successivamente si procede all’aumento per continuazione.
- Le circostanze e le attenuanti devono essere valutate con riferimento al singolo reato cui si riferiscono: un’attenuante non prevista per una distinta violazione non può incidere sulla determinazione della relativa pena.
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