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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17605/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava un fatto qualificato come evasione dal domicilio in relazione alla misura della detenzione domiciliare. Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, deducendo due motivi che, secondo la Cassazione, non si confrontavano con la motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, la decisione di merito aveva correttamente rilevato: da un lato, l'insussistenza di autorizzazioni ad allontanarsi dal Comune di residenza, secondo l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza; dall'altro, la violazione dell'orario entro il quale l'imputato avrebbe potuto uscire dall'abitazione per soddisfare esigenze primarie, secondo l'ordinanza applicativa della detenzione domiciliare. Il ricorrente contestava inoltre la corrispondenza tra accusa e sentenza, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la doglianza, osservando che l'evasione è reato a forma libera e che qualunque allontanamento dal domicilio, in violazione del perimetro autorizzatorio della misura, integra il reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza di appello, fondata sulla mancanza di autorizzazioni all'allontanamento e sulla violazione delle prescrizioni orarie della detenzione domiciliare. Ha inoltre precisato che, trattandosi di evasione quale reato a forma libera, qualsiasi allontanamento dal domicilio oltre i limiti autorizzati integra il reato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    il reato di evasione è qualificato come reato a forma libera; è sufficiente qualsiasi allontanamento dal domicilio in violazione delle autorizzazioni e dei limiti imposti dalla misura detentiva

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la motivazione decisiva della sentenza impugnata.
  • In tema di evasione dalla detenzione domiciliare, il reato è configurabile come reato a forma libera: rileva qualsiasi allontanamento dal domicilio compiuto oltre i limiti spaziali o temporali delle autorizzazioni concesse.
  • La dedotta mancanza di perfetta corrispondenza tra contestazione e decisione è irrilevante quando il fatto storicamente contestato coincide con una condotta di allontanamento dal domicilio vietata o non autorizzata.
  • La violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza applicativa della misura domiciliare è sufficiente a integrare la fattispecie di evasione, senza che assuma rilievo una diversa qualificazione delle modalità concrete dell'allontanamento.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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