Cassazione Civile, Ordinanza n. 27744/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2009 emesso nei confronti di un socio di una società cooperativa a ristretta base sociale, in relazione a redditi ritenuti conseguiti per partecipazione a utili extracontabili della società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'impugnazione dell'Agenzia e accolto l'appello incidentale del contribuente, ritenendo che il giudizio del socio fosse strettamente connesso a quello promosso dalla società avverso il proprio avviso di accertamento e che, essendo stato nelle more annullato l'accertamento societario, dovesse essere annullato anche quello emesso nei confronti del socio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 1 del d.lgs. 546/1992, deducendo che la sentenza resa nel giudizio relativo alla società non era definitiva, essendo stata impugnata in Cassazione; 2) nullità della sentenza per motivazione solo apparente o per relationem e violazione delle norme processuali e costituzionali indicate, per la laconica motivazione adottata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha ribadito che, nei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito del socio di società a ristretta base sociale, l'accertamento societario costituisce antecedente logico-giuridico di quello del socio e, quando pende ancora il giudizio sulla pretesa societaria, il processo del socio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile nel processo tributario. Poiché la Commissione regionale aveva annullato l'avviso del socio facendo discendere automaticamente tale esito da una decisione non definitiva resa nel giudizio sulla società, avrebbe dovuto invece sospendere il processo in attesa del giudicato sulla controversia societaria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il processo relativo al socio, quando dipende dall'esito del giudizio sull'accertamento societario non definitivo, deve essere sospeso in attesa della decisione passata in giudicato.
art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamo generale che rende applicabile al processo tributario l'art. 295 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di nullità della sentenza.
art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di nullità della sentenza.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza.
richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari relativi all'accertamento del reddito del socio di una società a ristretta base partecipativa, l'accertamento nei confronti della società costituisce antecedente logico-giuridico della pretesa verso il socio.
- Quando il giudizio sull'accertamento societario non è definito con giudicato, il giudizio promosso contro il socio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile anche al processo tributario.
- Il giudice tributario non può far discendere automaticamente l'annullamento dell'atto emesso nei confronti del socio da una sentenza non definitiva favorevole alla società; deve attendere la definizione irrevocabile del giudizio societario e solo poi decidere nel merito.
- La stretta connessione tra accertamento societario e accertamento del reddito del socio non integra litisconsorzio necessario, ma giustifica la sospensione necessaria del processo del socio.
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