Cassazione Penale, Ordinanza n. 30437/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato nei gradi di merito per avere ottenuto il reddito di cittadinanza mediante una domanda presentata all'INPS il 14/04/2020 nella quale sarebbe stata omessa l'informazione relativa a una condanna per associazione mafiosa intervenuta nei dieci anni precedenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto contestato. In particolare, ha sostenuto che la domanda sarebbe giuridicamente inesistente perché trasmessa telematicamente senza la sottoscrizione del richiedente, e dunque non idonea a integrare il reato. La Corte ha ritenuto che tale censura riproponesse questioni già esaminate e disattese in appello e, comunque, ha richiamato il principio secondo cui l'irrituale sottoscrizione di un'istanza telematica non ne determina l'inesistenza né impedisce che produca l'effetto di consentire l'erogazione del sussidio, specie quando vi sia stata identificazione del richiedente e questi abbia effettivamente percepito i ratei.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano manifestamente infondati perché già vagliati e respinti nei gradi di merito e perché, nel caso concreto, la domanda telematica era stata comunque preceduta dall'identificazione del richiedente e aveva prodotto l'effetto dell'erogazione del reddito di cittadinanza. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
È la norma incriminatrice contestata, richiamata per la falsità/omissione nelle dichiarazioni rese al fine di ottenere il reddito di cittadinanza.
art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
È evocato per escludere che la mancata sottoscrizione dell'istanza telematica ne determini l'inesistenza; l'irregolarità formale non impedisce l'efficacia della domanda ai fini dell'erogazione del beneficio.
Richiamato come precedente condanna dell'imputato, omessa nella domanda e rilevante quale requisito ostativo al beneficio.
Massime di principio
- Ai fini del delitto relativo alle false attestazioni per il reddito di cittadinanza, la falsa o omessa dichiarazione contenuta in un'istanza telematica non perde rilevanza penale per il solo fatto che la domanda non sia sottoscritta con le modalità formali previste dal codice dell'amministrazione digitale, se l'istanza è comunque riconducibile al richiedente.
- L'irregolarità della sottoscrizione non comporta l'inesistenza della domanda quando vi sia stata identificazione del richiedente e l'istanza abbia concretamente prodotto l'erogazione del sussidio.
- In presenza di doppia conforme, le censure che si limitano a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e disattese dai giudici di merito possono essere dichiarate manifestamente infondate e condurre all'inammissibilità del ricorso.
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