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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39739/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) contestata dall'imputato. La difesa ha dedotto (1) violazione di legge per errata applicazione della fattispecie penale in mancanza del dolo specifico e dell'elemento materiale (sostiene che la documentazione del 2018 sarebbe stata restituita); (2) vizio di motivazione per mancata considerazione di memorie e documenti (ricevuta/quietanza e mail del 2019) e travisamento delle deposizioni testimoniali (Lenzo e Librizzi); (3) assenza di ingiusto profitto e legittimo esercizio del diritto di ritenzione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che si tratti di un'impugnazione del giudizio di merito e della valutazione delle prove (censura non sindacabile in cassazione), confermando l'applicazione dell'art. 646 c.p. anche alla condotta del professionista che trattiene documenti per esercitare pressione per il pagamento. È stata richiamata la formula della "doppia conforme" delle decisioni di merito. Per l'inammissibilità è stata applicata la condanna alle spese processuali, la condanna alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende e la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    L'appropriazione indebita può sussistere anche quando un professionista, per ottenere il pagamento delle proprie prestazioni, rifiuta di restituire al cliente la documentazione ricevuta; tale ritenzione eccede i limiti del titolo del possesso e costituisce comportamento idoneo a integrare il reato.

  • art. 606, lett. b, cod. proc. pen.

    Censura per violazione di legge: deve essere diretta a dimostrare l'erronea sussunzione del fatto nella fattispecie astratta; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.

  • art. 606, lett. e, cod. proc. pen.

    Censura per vizio di motivazione: la Corte di legittimità verifica la sussistenza, coerenza interna e non manifesta illogicità della motivazione, non la mera diversa valutazione delle prove; occorre dimostrare un'anomalia logica manifesta e gravissima.

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e segg. cod. proc. pen.

    Previsione della trattazione in camera di consiglio e dei termini per la richiesta di trattazione orale; nel caso non sia stata richiesta nei termini il ricorso è stato trattato senza la presenza delle parti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende (qui fissata in euro 3.000).

  • giurisprudenza citata (Sent. n. 26820/2008, Piazza)

    Precedente consolidato secondo cui la condotta del professionista che rifiuta la restituzione di documenti del cliente per ottenere il pagamento può integrare il reato di appropriazione indebita.

Massime di principio

  • La mera contestazione della valutazione delle prove operata dal giudice di merito non è sufficiente in sede di cassazione: per essere fondata, la censura deve evidenziare violazione di legge o una manifesta illogicità, contraddizione o omissione grave nella motivazione.
  • Per sostenere in cassazione il travisamento della prova bisogna indicare specificamente l'atto processuale e il dato probatorio confliggente, provare la verità e la presenza di quell'atto negli atti, e dimostrare come esso comprometta decisivamente la coerenza della motivazione.
  • Quando le decisioni di primo grado e d'appello sono conformi ('doppia conforme'), la capacità del ricorrente di ribaltare il quadro probatorio in Cassazione è particolarmente limitata.
  • Il diritto di ritenzione del professionista ha limiti: l'uso della ritenzione documentale come strumento di pressione per ottenere il pagamento può costituire appropriazione indebita se eccede i limiti del titolo di possesso.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per motivi che mostrano colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a una sanzione (ammenda) a favore della cassa delle ammende.

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