Cassazione Penale, Ordinanza n. 06170/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la condanna già pronunciata nei confronti degli imputati per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro condanna per resistenza a pubblico ufficiale. In ricorso hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato le loro condotte come resistenza attiva e non come meri divincolamenti o, al più, resistenza passiva. Hanno inoltre censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi riproducessero doglianze già prospettate in appello e li ha considerati manifestamente infondati. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata descriveva adeguatamente condotte violente e minacciose poste in essere per opporsi agli operanti, e che lo strattonare o divincolarsi per impedire l'arresto integra il reato quando la condotta non si esaurisca in mera opposizione passiva ma implichi uso di forza per neutralizzare l'azione dell'ufficiale e sottrarsi alla presa. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto insindacabile la valutazione di merito che aveva escluso la loro concessione per assenza di elementi favorevoli e mancanza di resipiscenza. Sulla recidiva, ha ritenuto congrua la valorizzazione dei precedenti penali, indicativi di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale.
Norme richiamate
La condotta di strattonare o divincolarsi per impedire l'arresto integra il reato quando non si risolva in mera opposizione passiva, ma consista nell'uso della forza per neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale e sottrarsi alla presa.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone la presenza di elementi positivamente valutabili; la loro esclusione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
La recidiva può essere confermata sulla base dei precedenti penali dell'imputato, quando essi siano valorizzati come indice di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale non solo la violenza esplicita, ma anche lo strattonamento o il divincolamento che, in concreto, siano diretti a impedire l'azione dell'operante e a sottrarsi alla presa, quando superino la mera opposizione passiva.
- Nel giudizio di legittimità non è censurabile la valutazione di merito che, con motivazione non manifestamente illogica, escluda le attenuanti generiche per carenza di elementi positivi e per mancanza di resipiscenza dell'imputato.
- La conferma della recidiva è legittima quando la decisione dia conto in modo analitico dei precedenti penali e li colleghi alla maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del soggetto.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a reiterare doglianze già esaminate e confutate in appello senza introdurre specifiche censure di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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