Cassazione Civile, Sentenza n. 36823/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza n. 9971/21 della Corte Suprema di Cassazione che aveva rigettato il ricorso del Comune avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale. Il Comune contestava che la Corte avrebbe errato ritenendo sufficiente, per il riconoscimento retroattivo della ruralità e conseguente diritto al rimborso dell'ICI per gli anni 2008-2011, la mera presentazione della domanda di variazione catastale (e/o l'annotazione negli atti catastali). Il Comune invece sosteneva che la domanda di variazione in D10 era stata rigettata dal Catasto in data 14/12/2016 e che l'immobile risultava tuttora accatastato in D/7, quindi la mera domanda non poteva produrre efficacia retroattiva.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non sussista l'errore di fatto rilevante ex art. 395 n. 4 c.p.c.: la doglianza del Comune avrebbe richiesto un riesame dei fatti e delle prove e delle determinazioni dell'amministrazione catastale, cioè un'apprezzamento di merito non consentito in sede di revocazione. La Corte ha confermato che i giudici di merito avevano accertato l'annotazione in atti della domanda di variazione e che, ai fini del riconoscimento della ruralità, è necessaria anche l'annotazione negli atti catastali secondo i criteri del d.m. 26 luglio 2012; pertanto i motivi di legge proposti risultavano infondati. Sono state liquidate le spese in favore della Ges.Co. S.r.l. (e disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato, se dovuto).
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c. (errore di fatto come motivo di revocazione)
La Corte interpreta il vizio come un errore di percezione immediatamente rilevabile dagli atti della causa; nel caso concreto l'errore denunciato richiedeva invece un riesame probatorio e delle determinazioni catastali, quindi non integra la revocazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (motivi di cassazione per violazione e falsa applicazione di legge)
"la sola presentazione della domanda di variazione catastale fosse condizione necessaria e sufficiente per conseguire il riconoscimento retroattivo della ruralità"
La Corte rileva che i motivi prospettati come violazione di legge sono infondati perché i giudici di merito hanno correttamente applicato le norme che richiedono, oltre alla domanda autocertificata, l'annotazione negli atti catastali per il riconoscimento della ruralità.
d.l. n. 70/2011, art. 7, commi 2-bis e 2-ter, conv. in l. n. 106/2011
Normativa richiamata in relazione alla disciplina della variazione catastale dei fabbricati; la Corte conferma che la domanda autocertificata deve essere valutata con riferimento anche all'annotazione catastale prevista dalla normativa e dal DM attuativo.
d.m. 26 luglio 2012, art. 1, comma 2 (criteri per il riconoscimento della ruralità)
La Corte richiama il DM come fonte dei requisiti tecnici della ruralità: l'annotazione in atti catastali deve riportare la sussistenza dei requisiti previsti dal DM affinché operi il riconoscimento con effetti (eventualmente) retroattivi.
d.l. n. 102/2013, art. 2, comma 5-ter, conv. in l. n. 124/2013 (effetti retroattivi)
Norma richiamata in relazione agli effetti retroattivi della variazione catastale; la Corte la considera nel quadro normativo che disciplina quando e come la variazione può avere efficacia retroattiva.
art. 380-bis c.p.c. (irregolarità procedimento pubblica udienza)
Richiamato per osservare che la diretta definizione in udienza, omettendo la trattazione camerale, costituisce mera irregolarità non lesiva dei diritti di difesa.
Richiamato in rapporto all'errore di fatto (art. 395 n.4) e al suo scrutinio: l'errore revocatorio deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità e deve essere immediatamente rilevabile.
d.p.r. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)
La Corte accerta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto richiede un errore di immediata e semplice percezione dagli atti interni al giudizio di legittimità; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni probatorie o atti amministrativi che richiedono un nuovo esame del merito.
- Per il riconoscimento della ruralità catastale non è sufficiente la sola presentazione della domanda autocertificata: rileva l'annotazione negli atti catastali e la verifica della sussistenza dei requisiti tecnici indicati dal d.m. 26 luglio 2012.
- Le determinazioni dell'amministrazione catastale e il contenuto effettivo dell'annotazione catastale costituiscono elementi decisivi la cui contestazione richiede una specifica azione e/o prova nel giudizio di merito, non mediante revocazione in Cassazione.
- Chi impugna in sede di legittimità deve far valere in quella sede, con i mezzi idonei, eventuali documenti decisivi; l'utilizzo della revocazione per ottenere un nuovo accertamento probatorio è inammissibile.
- Il ricorso infondato o finalizzato a riesaminare il merito espone la parte soccombente al pagamento delle spese, nonché all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto per la revocazione.
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