Cassazione Civile, Sentenza n. 36863/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2005: l'Ufficio aveva disconosciuto il regime di esigibilità differita (IVA per cassa) sulle fatture emesse all'Associazione Oasi Maria SS. Onlus, aveva irrogato sanzioni e contestato l'omessa effettuazione di ritenute su interessi passivi corrisposti all'associazione; in separato giudizio la società ha chiesto la definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018, ma l'Ufficio ha negato la definizione relativamente alle sanzioni per l'omesso versamento delle ritenute ritenendole non collegate al tributo.
La decisione
La Corte ha rilevato che la questione rilevante residua riguarda esclusivamente il diniego di definizione agevolata per la sanzione relativa all'omesso versamento delle ritenute. Richiamando precedenti di legittimità, la Corte ha ritenuto che le sanzioni conseguenti all'omesso versamento delle ritenute sono 'collegate' al tributo quando attingono alla stessa condotta e sono contestuali all'atto accertativo. Quindi si applica l'art. 6, comma 3, d.l. n. 119/2018: la mera presentazione tempestiva della domanda di definizione è sufficiente per la definizione delle sanzioni collegate; pertanto è stato accolto il ricorso incidentale della società, annullato il diniego di definizione agevolata, perfezionata la definizione e disposta l'estinzione del processo. Le spese di Cassazione sono compensate.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
«in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione »
La Corte interpreta la norma nella linea dei precedenti di legittimità: le sanzioni collegate alle imposte (anche quelle per omesso versamento di ritenute) sono suscettibili di definizione agevolata se originano dalla medesima condotta e attingono contestualmente all'atto impositivo; in tali casi la semplice presentazione tempestiva della domanda perfeziona la definizione.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 5
Riferito al regime di esigibilità differita (IVA per cassa). La controversia originaria riguardava il disconoscimento di tale regime da parte dell'Ufficio; il giudice di merito aveva ritenuto applicabile il regime richiamando giudicati esterni su periodi precedenti.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6
Normativa sulle sanzioni tributarie richiamata dal giudice di merito: la CTR ha motivato l'esclusione delle sanzioni per incertezza normativa oggettiva e perché la contribuente si era conformata alle indicazioni dell'Amministrazione finanziaria.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 7
Citato dall'Ufficio in ordine alla natura fiscale dei redditi (ritenute e classificazione degli interessi); la Corte ha esaminato anche profili connessi alla qualificazione dei fatti e cambi normativi/di forma giuridica del cessionario richiamati dall'Amministrazione.
d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269 e d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229
Norme richiamate dall'Ufficio per sostenere che eventuali modifiche normative o di forma giuridica del cessionario possono incidere sull'applicabilità di giudicati esterni; la questione è stata sollevata dall'Amministrazione ma la decisione di legittimità ha valorizzato la questione della definizione agevolata.
Massime di principio
- Le sanzioni relative all'omesso versamento delle ritenute possono essere considerate 'collegate' al tributo e, se provengono dalla stessa condotta e sono contestuali all'atto impositivo, rientrano nella definizione agevolata di cui all'art. 6 d.l. 119/2018; in tali casi la mera presentazione tempestiva della domanda è sufficiente per perfezionare la definizione.
- Quando la definizione agevolata riguarda i tributi oggetto di contestazione, gli atti sanzionatori strettamente connessi e originanti dalla stessa condotta possono essere estinti senza pagamento aggiuntivo se il rapporto relativo ai tributi è stato già definito (anche con modalità diverse).
- La presenza di giudicati esterni su precedenti periodi può tutelare l'applicazione di regimi fiscali (es. IVA per cassa), ma eventuali modifiche normative o di struttura del soggetto cessionario richiedono un'analisi puntuale e non eliminano di per sé il diritto alla tutela giudiziaria.
- In caso di diniego amministrativo di definizione agevolata relativo a sanzioni, è efficace proporre ricorso specifico: la valutazione giudiziaria può riconoscere la collegabilità delle sanzioni al tributo e annullare il diniego, perfezionando la definizione.
- Se la definizione agevolata viene perfezionata, il giudizio relativo si estingue e le spese possono essere compensate, dato il carattere deflattivo della definizione.
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