Cassazione Civile, Sentenza n. 36819/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla utilizzazione dell'immagine del calciatore Simone Pepe: Pepe ottenne un provvedimento cautelare (inibitoria) che vietava alla A.C. Chievo Verona e alla U.S. Folgore Caratese di utilizzare una locandina raffigurante il calciatore con la maglia del Chievo dopo che egli non era più tesserato. La società notificò il decreto cautelare e ricevette un precetto per il pagamento della penale per i giorni di violazione (€700/giorno per 46 giorni, pari a €32.200). Chievo pagò solo le spese legali e propose opposizione a precetto; il Tribunale di Verona ridusse l'importo dovuto a €7.239,57. Le parti impugnarono e la Corte d'Appello di Venezia, in parte, accolse il gravame di Pepe, rigettando l'opposizione e ritenendo che l'obbligo imposto dall'inibitoria implicasse l'ulteriore rimozione delle tracce della locandina anche da internet. Avverso tale sentenza Chievo ricorse per cassazione con tre motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso della A.C. Chievo Verona S.r.l. improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, perché la ricorrente non ha prodotto la copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica entro i termini richiesti (e la notifica del ricorso risulta oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione). È stata respinta la richiesta di sospensione del giudizio per il fallimento della società: la Corte ha ricordato la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione di fallimento non interrompe il procedimento di legittimità una volta instaurato. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio della Cassazione (liquidate in euro 4.500 oltre oneri), e ha rilevato l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13 comma 1‑quater (importo pari a quello dovuto per il ricorso). Di conseguenza resta in piedi la decisione della Corte d'Appello favorevole al Pepe per i punti decisi in suo favore.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 1941, n. 633 (diritti d'autore) - art. 156
Art. 156 è stato invocato dal Tribunale per fondare il provvedimento cautelare inibitorio relativo all'utilizzo dell'immagine (diritto connesso alla riproduzione/diffusione dell'immagine del calciatore senza consenso).
Codice di procedura civile - art. 369
Richiamato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cassazione a causa della mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata nei termini previsti; la mancata osservanza degli obblighi di produzione comporta improcedibilità.
Codice di procedura civile - art. 325
Regola il termine breve per l'impugnazione dopo notificazione: la Corte ha ricordato che, se il ricorrente dichiara di aver ricevuto la notifica, opera il termine breve e sorge l'onere di depositare la copia notificata con relata.
Codice di procedura civile - art. 327
Regola il cosiddetto 'termine lungo' (per impugnazioni esercitate senza aver allegato la notifica); la Corte ha spiegato che in assenza di allegazione della notifica si procede a verificare la tempestività secondo il termine lungo.
Codice di procedura civile - art. 372, comma 2
Indica le modalità di deposito di documenti in Cassazione; la Corte ha richiamato l'onere di depositare la copia notificata della sentenza nei modi e nei termini previsti.
Codice di procedura civile - art. 96, comma 3
Norma sulla responsabilità processuale aggravata; la Corte d'Appello ha rigettato la domanda relativa alla responsabilità aggravata ai sensi di tale norma.
Legge fallimentare - art. 43 e D.lgs. n. 5/2006 art. 41 (modifiche)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione di fallimento sopravvenuta non interrompe il processo davanti alla Corte di Cassazione una volta avviato il giudizio di legittimità, a seguito delle modifiche normative citate.
D.P.R. 115/2002 - art. 13, comma 1‑quater e comma 1‑bis
Norme sul contributo unificato: la Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, come previsto dall'art.13.
Massime di principio
- In Cassazione, se il ricorrente dichiara o risulta che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare entro i termini la copia della sentenza munita della relata di notifica; la mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso.
- Se il ricorrente non allega di aver ricevuto la notifica, opera il termine 'lungo' ex art. 327 c.p.c.; in tale ipotesi la mancata produzione della copia notificata può non essere necessaria, ma occorre valutare la tempestività dell'impugnazione.
- La dichiarazione di fallimento di una parte, intervenuta dopo l’instaurazione del procedimento in Cassazione, non interrompe il giudizio di legittimità; quindi il processo continua nonostante lo stato fallimentare della parte.
- Negli affari relativi al diritto all'immagine, il giudice può qualificare l'inibitoria come obbligo di facere: oltre alla rimozione del materiale fisico la tutela può richiedere la rimozione delle tracce online per estinguere l'illegittimo utilizzo dell'immagine.
- Le somme richieste a titolo di penale per inottemperanza all'inibitoria possono essere ridotte dal giudice nell'esame dell'opposizione a precetto; il giudice del merito valuta l'entità e la proporzionalità della somma.
- La soccombenza in Cassazione comporta condanna alle spese del grado di legittimità e può comportare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sui tributi processuali.
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