Cassazione Civile, Ordinanza n. 07313/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
Un medico che aveva concluso nel 1986 una scuola di specializzazione in medicina interna agiva in giudizio, insieme ad altri, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero competente per far accertare l'inadempimento dello Stato nel recepimento delle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione, chiedendo la corresponsione dell'adeguata remunerazione prevista dal diritto UE, o in subordine il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d'appello riformava la decisione e negava ogni somma, ritenendo che il corso fosse iniziato nell'anno accademico 1981-1982 e che, per tale ragione, non spettasse alcun pagamento. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 345, comma 2, e 112 c.p.c., sostenendo che la questione della data di inizio del corso fosse stata introdotta solo in appello e che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiararla inammissibile; 2) violazione delle direttive comunitarie 75/362, 75/363, 82/76 e 93/16, dell'art. 2043 c.c. e del d.lgs. 257/1991, sostenendo che il diritto alla remunerazione spettasse anche a chi si fosse iscritto prima del 1982, almeno per il periodo successivo al 1 gennaio 1983, e che l'inadempimento statale avesse causato una perdita di chance.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la questione sulla data di inizio del corso, fondata su un documento già prodotto in primo grado, integrasse una mera difesa in iure e non una eccezione nuova vietata dall'art. 345 c.p.c.; ha invece accolto il secondo motivo, prendendo atto del nuovo indirizzo della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle Sezioni Unite, secondo cui anche le formazioni specialistiche iniziate prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76 e proseguite oltre il 1 gennaio 1983 devono essere remunerate per il periodo successivo a tale data, se la specializzazione rientra tra quelle indicate dalle direttive. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 345, secondo comma, c.p.c.
La deduzione in appello della data di inizio del corso di specializzazione, quando desunta da un documento già prodotto in primo grado, è qualificabile come mera difesa in iure e non come eccezione nuova in senso processuale.
Il mancato esame di una questione puramente processuale non integra omissione di pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.
È richiamato quale base risarcitoria della pretesa subordinata del medico, in collegamento con l'inadempimento statuale alle fonti comunitarie.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
È richiamato nel quadro della disciplina interna di recepimento della remunerazione dei medici specializzandi.
Direttiva 75/362/CEE
La formazione specialistica comune a più Stati membri, se menzionata negli articoli 5 o 7, rientra nell'ambito della remunerazione adeguata dovuta per il periodo successivo al 1 gennaio 1983 se la specializzazione è iniziata prima del 29 gennaio 1982 e proseguita oltre tale data.
Direttiva 75/363/CEE
Deve essere interpretata nel senso che le formazioni specialistiche iniziate prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76 e proseguite dopo il termine di recepimento danno diritto a remunerazione adeguata per il periodo successivo al 1 gennaio 1983.
Direttiva 82/76/CEE
La sua entrata in vigore e il suo termine di trasposizione costituiscono il discrimine temporale per il diritto alla remunerazione adeguata delle specializzazioni mediche in corso.
Direttiva 93/16/CEE
È richiamata dal ricorrente nel quadro complessivo della disciplina comunitaria sui medici specializzandi.
art. 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 75/363/CEE
Interpretato dalla Corte di giustizia nel senso sopra indicato circa il diritto alla remunerazione delle formazioni specialistiche in corso.
art. 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 75/363/CEE
Interpretato dalla Corte di giustizia nel senso sopra indicato circa il diritto alla remunerazione delle formazioni specialistiche in corso.
Massime di principio
- In una controversia relativa alla remunerazione dei medici specializzandi, la deduzione in appello della data di inizio del corso, quando tale dato risulti da documentazione già acquisita in primo grado, costituisce una mera difesa in iure e non un'eccezione nuova vietata dall'art. 345 c.p.c.
- Il mancato esame di una questione solo processuale non integra di per sé vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché tale vizio presuppone il mancato esame di domande o eccezioni di merito.
- Le formazioni mediche specialistiche iniziate prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76/CEE e proseguite oltre il termine di recepimento del 1 gennaio 1983 devono essere remunerate adeguatamente per il periodo successivo a tale data, se la specializzazione rientra tra quelle considerate dalle direttive comunitarie.
- In materia di danno da mancato recepimento delle direttive sui medici specializzandi, il giudice nazionale deve conformarsi all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e ai successivi arresti delle Sezioni Unite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07253/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07255/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07256/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07258/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07259/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07260/2024 del 19/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →