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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19984/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, in sede di appello, del decreto di confisca ex art. 24 D.lgs. n.159/2011 emesso dal Tribunale di Torino. Le censure riguardano: (i) la ritenuta illegittima valutazione della "sproporzione" tra beni posseduti e redditi leciti operata "per masse" e non con riguardo ai singoli acquisti; (ii) la mancata motivazione specifica circa la derivazione illecita di alcuni beni; (iii) la presunta indebita estensione della confisca a beni di terzi (coniuge, figlio, società) sulla base di una fittizia intestazione senza prova della sostanziale disponibilità del proposto; (iv) l'erronea distribuzione dell'onere della prova circa la legittima provenienza delle provviste (in particolare rispetto a mutui e a liberalità/finanziamenti di terzi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte doglianze fossero, in realtà, critiche della motivazione di merito (vizi non sempre deducibili in Cassazione in materia di misure di prevenzione) o reiterazioni di questioni già esaminate in primo e secondo grado. La Corte ha ricordato il limite del giudizio di legittimità nei procedimenti di prevenzione (art. 10 D.lgs. 159/2011) e che può essere censurata soltanto la violazione di legge ovvero la totale mancanza o l'apparenza di motivazione. Sul piano sostanziale la Corte conferma i principi: la valutazione della "sproporzione" può avere rilievo anche in termini complessivi quando sussista pericolosità generica; l'accertamento dell'origine lecita delle provviste non si esaurisce con l'indicazione dell'accensione di mutui; per i beni intestati a coniuge/figli conviventi la disponibilità è presunta salvo prova contraria; la Procura ha fornito elementi di indagine ritenuti idonei e i terzi non hanno fornito allegazioni specifiche idonee a scalfire tali emergenze. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) - art. 24

    Norma che disciplina la confisca di prevenzione per sproporzione tra beni e redditi leciti; la Corte ha interpretato che la presunzione relativa di illecita accumulazione può operare anche in presenza di acquisiti tramite mutuo e che la sproporzione può essere valutata nella sua dimensione complessiva quando sia accertata pericolosità generica

  • D.lgs. n. 159/2011 - art. 19

    Norma richiamata in relazione ai presupposti delle misure patrimoniali e alla confisca nei confronti di terzi; la Corte ha richiamato il principio che per i terzi non conviventi occorrono elementi che dimostrino l'interposizione fittizia

  • D.lgs. n. 159/2011 - art. 26

    Norma sulla presunzione di disponibilità per i familiari conviventi; la Corte ha ribadito che verso coniuge/figli/conviventi la disponibilità dei beni del proposto è presunta salvo elementi contrari

  • D.lgs. n. 159/2011 - art. 10

    Stabilisce il limite del ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione (deducibilità limitata alle violazioni di legge)

  • Codice di procedura penale - art. 606 lett. e)

    Riferimento alla illogicità manifesta della motivazione quale vizio inapplicabile in questo contesto, salvo il caso di motivazione mancante o meramente apparente richiamato dalla Cassazione

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma sulla condanna alle spese processuali cui la Corte ha fatto riferimento per l'esito dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro misure patrimoniali di prevenzione è limitato a questioni di diritto: le censure che sono, in sostanza, critiche della valutazione di merito o della motivazione sono difficilmente ammissibili.
  • In procedimenti di prevenzione la "sproporzione" può essere valutata anche globalmente (per masse) quando sia accertata la pericolosità generica: non è sempre necessario dimostrare il collegamento fra singolo acquisto e singolo profitto illecito.
  • L'accensione di un mutuo o la partecipazione di terzi ai pagamenti non prova automaticamente la legittima provenienza delle risorse: occorre documentare la capacità effettiva di sostenere le rate (flussi di cassa, redditi dichiarati, disponibilità liquide).
  • Per i beni intestati a coniuge, figli o conviventi la disponibilità è presumuta e gravano sui terzi l'onere di allegare elementi specifici per dimostrare autonomia economica e la liceità delle provviste; per terzi non conviventi occorrono invece elementi probatori dell'interposizione fittizia.
  • In fase di difesa bisogna produrre allegazioni e documenti specifici e puntuali (movimentazioni bancarie, documenti che giustifichino donazioni o finanziamenti, prove di autonomie reddituali) e non contestazioni generiche al metodo ricostruttivo della Procura.
  • Se si intende impugnare in Cassazione, concentrare le doglianze su presunte violazioni di legge formali (es. errori interpretativi di norme, vizio di motivazione totale o mancante) e non su valutazioni di fatto già motivate in grado di merito.

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