Cassazione Penale, Ordinanza n. 24829/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda concerne la conferma in appello della condanna di due imputati per il reato di esercizio abusivo di una professione. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, articolando tre motivi. I primi due motivi investivano la responsabilità penale, ma la Corte di cassazione li ha ritenuti diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza un reale confronto con l'apparato argomentativo della decisione di merito. Il terzo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; anche su questo profilo la motivazione di merito è stata ritenuta logica, coerente e puntuale. La Corte ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le doglianze sulla responsabilità tendevano a una non consentita rilettura delle prove e che la motivazione della Corte d'appello era diffusa, analitica e logica. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha ritenuto congrua la motivazione di merito. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua configurazione, ma considera la condanna come presupposto della decisione impugnata
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate dal giudice di merito con motivazione logica, coerente e puntuale; il relativo diniego è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, non quando la censura sia meramente riproduttiva o solleciti una diversa valutazione del fatto
in caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio né la proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione diffusa, analitica e logicamente coerente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sulla responsabilità non si confrontano realmente con gli argomenti della decisione impugnata e si risolvono in doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito sia illogica o mancante; se essa è congrua e puntuale, la doglianza è infondata in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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