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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30039/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza impugnata della Corte di appello aveva accolto le richieste di concordato ex artt. 599 e 599-bis c.p.p. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: per il primo imputato, vizi di motivazione sul diniego di accesso a un programma di giustizia riparativa; per il secondo imputato, omessa motivazione sui motivi di appello relativi all'affermazione di responsabilità per il reato indicato al capo 3 e al diniego della circostanza attenuante ex art. 114 c.p., doglianze che egli assumeva non rinunciate in appello. Il ricorso del primo imputato riproponeva però un motivo espressamente rinunciato in appello; quello del secondo imputato contestava l'omessa considerazione di motivi che, secondo gli atti, non risultavano rinunciati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del primo imputato, rilevando che il motivo dedotto era stato rinunciato in appello e non poteva più essere coltivato in cassazione, con applicazione della statuizione accessoria ex art. 616 c.p.p. Ha invece accolto il ricorso del secondo imputato, perché dagli atti emergeva che i motivi di appello concernenti la responsabilità per il capo 3 e il diniego dell'attenuante ex art. 114 c.p. non erano stati rinunciati; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti, con la statuizione accessoria indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 599 c.p.p.

    richiamato come base del concordato in appello oggetto di accoglimento da parte della sentenza impugnata

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato come base del concordato in appello oggetto di accoglimento da parte della sentenza impugnata

  • art. 114 c.p.

    richiamato quale circostanza attenuante negata in appello e oggetto di censura nel ricorso del secondo imputato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la statuizione accessoria conseguente al rigetto del ricorso in cassazione

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre un motivo di ricorso che lo stesso imputato dichiari di avere rinunciato in appello, poiché la rinuncia preclude la deduzione successiva della censura.
  • Quando si denuncia un vizio processuale, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti del procedimento per verificare la fondatezza della doglianza e, se del caso, accertare se i motivi di appello siano stati o meno rinunciati.
  • Se dai verbali o dagli atti risulta che un motivo di appello non è stato rinunciato, l'omessa motivazione sulla relativa censura può determinare l'annullamento della decisione impugnata anche senza rinvio, ove non residuino ulteriori accertamenti da compiere.
  • Il rigetto di un ricorso in cassazione comporta l'applicazione della statuizione accessoria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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