Cassazione Penale, Sentenza n. 9511/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza del 15/12/2020 del Tribunale di Avellino che, in funzione di giudice d'appello, aveva confermato l'assoluzione pronunziata dal Giudice di Pace perche' il fatto non costituiva reato in relazione all'art. 612 c.p. Il ricorrente deduceva due vizi: 1) violazione dell'art. 606 c.p.p., con riferimento al rigetto (non motivato nella sentenza impugnata) dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore della parte civile, comunicata via PEC l'11/12/2020 con certificato medico allegato; 2) erronea applicazione dell'art. 612 c.p. e vizio di diritto, sostenendo che la valutazione delle dichiarazioni di un teste (che avrebbe udito le espressioni minacciose) avrebbe dovuto portare alla condanna per minaccia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: primo motivo manifestamente infondato in quanto l'art. 420-ter, comma 5, c.p.p. tutela il legittimo impedimento del difensore dell'imputato e non si estende al difensore della parte civile; quindi il rigetto dell'istanza di rinvio non e' sanzionato. Secondo motivo inammissibile/infonde perché il ricorso, avente ad oggetto reato di competenza del Giudice di Pace, propone in realta' critiche sulla motivazione e una rinnovata valutazione di prova testimoniale, operazioni non consentite in cassazione (contro le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace sono ammissibili solo i motivi previsti dalle lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Decisione resa il 10/02/2022.
Norme richiamate
Norma che sanziona il reato di minaccia; la Corte ha ritenuto che la censura proposta in cassazione attendeva in realta' alla valutazione delle prove e della motivazione resa dai giudici di merito, valutazione non sindacabile in cassazione nei limiti imposti per le sentenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace.
comma 1, lett. b) (richiamato nel ricorso)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama che, per le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso in Cassazione e' ammesso solo per i motivi previsti dalle lett. a), b) e c) dell'art. 606 (art. 606, comma 2-bis), escludendo quindi la possibilita' di impugnare meri vizi della motivazione o la rinnovata valutazione della prova.
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell'udienza; la Corte interpreta tale disposizione come operante esclusivamente nei confronti del difensore dell'imputato e non estendibile al difensore della parte civile, con la conseguenza che il rigetto dell'istanza della parte civile non comporta nullita' o sanzioni processuali in cassazione.
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000 (come modificato dal d.lgs. n. 11/2018)
Insieme con il comma 2-bis dell'art. 606 c.p.p., limita i motivi proponibili in cassazione contro sentenze di appello rese per reati di competenza del Giudice di Pace, escludendo ricorsi per vizi meramente motivazionali.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Norma richiamata in relazione alla possibilita' di discussione tramite requisitoria scritta (contestuale contesto emergenziale pandemia); qui il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.
Corte Costituzionale, sentenza n. 217/2009
La Corte Costituzionale aveva gia' dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in ordine alla mancanza di tutela per la parte civile in caso di impedimento del suo difensore, confermando il diverso regime di prerogative tra imputato e parte civile; la Cassazione si richiama a tale precedente per confermare l'interpretazione dell'art. 420-ter.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione alle condizioni che consentono eventualmente di non applicare o mitigare l'onere a favore della Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ritiene che tali condizioni non ricorrano nel caso di specie e percio' dispone il pagamento.
Massime di principio
- La disposizione che disciplina il rinvio per legittimo impedimento del difensore (art. 420-ter, comma 5 c.p.p.) tutela esclusivamente il difensore dell'imputato; il difensore della parte civile non gode della stessa tutela procedurale, per cui il rigetto della sua istanza di rinvio difficilmente costituisce motivo utile in cassazione.
- Avverso sentenze di appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace il ricorso per Cassazione e' ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) c.p.p.; non sono dunque ammissibili censure che si risolvono in critiche alla motivazione o in una nuova valutazione della prova (lett. e o censure di fatto).
- La Corte di Cassazione non puo' procedere a riesame della prova testimoniale o alla riconsiderazione del valore delle dichiarazioni rese in dibattimento; se il ricorso si fonda su una diversa lettura dei fatti o sulla rivalutazione della prova, sara' dichiarato inammissibile o rigettato.
- Per contestare decisioni processuali interlocutorie (per es. rigetto di istanza di rinvio) e' opportuno ottenere e allegare l'ordinanza o il provvedimento formale di rigetto e fondare il ricorso su un vizio giuridico concreto, non su mere affermazioni fattuali; la mancanza di un provvedimento formale rende piu' debole la censura.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile si puo' incorrere nella condanna al pagamento delle spese e in sanzioni a favore della Cassa delle ammende; valutare con attenzione l'ammissibilita' formale e la pertinenza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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