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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40614/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (hashish) per gr. 146,20, con aggravamento per recidiva infraquinquennale. Il ricorrente deduce: (1) violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (fattispecie attenuata per lieve entità) sostenendo che il quantitativo, la suddivisione in due panetti, l'assenza di denaro e di strumenti per il confezionamento indicano tenuità; (2) violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla prognosi sulla necessità esclusiva della custodia cautelare, ritenendo possibili misure meno afflittive (divieto di dimora, obbligo di presentazione), e che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato l'inidoneità di altre misure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha accolto il ricorso per vizio di motivazione relativo alla non adeguata valutazione, in sede cautelare, degli indici pertinenti per la configurabilità della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (in particolare non è stata compiuta la valutazione complessiva e sinergica degli elementi disponibili, come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite). Di conseguenza, l'ordinanza impugnata è annullata e il giudizio è rinviato al Tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., per nuovo esame; la Corte ha quindi dato ragione al ricorrente sul profilo della valutazione della lieve entità e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio cautelare.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che punisce la detenzione ai fini di spaccio senza la riduzione per lieve entità; nel caso è la qualificazione iniziale del fatto per la quale il Tribunale aveva applicato la custodia cautelare.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Fattispecie attenuata per "lieve entità": la Corte ricorda che la configurabilità richiede valutazione complessiva degli elementi indicati dal legislatore (qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità, circostanze), e che il giudice cautelare deve verificare l'applicabilità sulla base degli elementi probatori disponibili, non rinviarla automaticamente al merito.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina della motivazione sulla misura cautelare e dell'obbligo di valutare l'idoneità delle misure meno afflittive; il ricorrente aveva dedotto mancata prognosi sull'inapplicabilità di misure alternative.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il rinvio per nuovo giudizio al giudice competente dopo l'annullamento dell'ordinanza cautelare: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Salerno.

  • Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata: per accertare la lieve entità è necessaria una valutazione complessiva degli indici previsti dalla disposizione; singoli elementi possono risultare assorbenti solo se di per sé decisivi.

  • Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022 (Renna)

    Principio secondo cui l'interesse dell'indagato al riesame o al ricorso per cassazione sussiste quando la modifica della qualificazione giuridica incida sulla misura cautelare applicata.

  • Sez. 6, n. 812 del 29/11/2022 (Caccavallo)

    Richiama il principio che il dato ponderale può assumere valore assorbente solo se di tale entità da prevalere sugli altri elementi; citata per precisare che il dato quantitativo non ha valore esclusivo di regola.

Massime di principio

  • La configurabilità della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 va decisa con una valutazione complessiva e sinergica degli indici espressamente indicati dalla norma (qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità, circostanze), anche in sede cautelare, sulla base degli elementi probatori attualmente disponibili.
  • Il giudice cautelare non può limitarsi a rinviare l'analisi della lieve entità alla fase di merito quando esistono già elementi concreti che permettono una valutazione sommaria ma precisa: occorre motivare concretamente l'esclusione della fattispecie attenuata.
  • La semplice suddivisione in pochi panetti o il dato quantitativo, da soli, non escludono automaticamente la configurabilità della lieve entità; viceversa, il dato quantitativo può essere assorbente solo se di per sé così rilevante da escludere le altre considerazioni.
  • Quanto alla scelta della misura cautelare, il giudice è obbligato a motivare l'inefficacia di misure meno afflittive (art. 275 c.p.p.): l'esclusiva idoneità della custodia cautelare richiede specifica giustificazione collegata agli elementi concreti del caso.
  • L'interesse a proporre riesame o ricorso è concreto quando la diversa qualificazione giuridica del fatto può influire sulla misura coercitiva applicata (es. per limiti edittali diversi), pertanto la riclassificazione rilevante per la misura è meritevole di sindacato.

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