Cassazione Penale, Sentenza n. 24548/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 197.064,25 disposto dal GIP di Barcellona Pozzo di Gotto. Il ricorrente deduce la mancanza del fumus commissi delicti sostenendo che, nell'esercizio della sua attività di consulente del lavoro, si era limitato a trasmettere modelli UNILAV all'INPS senza responsabilità sulla erogazione delle indennità (NASpI, contrib. maternità), che i compensi percepiti da terzi erano giustificati da rapporti di lavoro pregressi e che i messaggi WhatsApp costituiscono mera consulenza. Contestava inoltre il periculum in mora, evocando la giurisprudenza (sent. Ellade) e ritenendo infondata l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali sia consentito solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e non per una rivalutazione dei fatti già adeguatamente motivati dal tribunale del riesame. Il Collegio ha ritenuto congrua e completa la motivazione che aveva valutato la partecipazione del Trapani al meccanismo truffaldino (invio di modelli UNILAV per convivente e cognata, contenuto del messaggio WhatsApp che evidenziava indicazioni operative e guida nell'apertura della partita IVA). Ha inoltre sottolineato la distinzione tra requisiti per misure cautelari personali e reali e confermato la fondatezza del periculum in mora in considerazione della natura fungibile del denaro e del rischio di dispersione. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a favore della Cassa delle ammende alla somma di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma punisce la truffa riferendosi all'ingiusto profitto procurato a se o ad altri; la Corte ha interpretato che l'ingiusto profitto può essere conseguito in capo a falsi dipendenti e a falsi datori di lavoro, non essendo necessario che il profitto sia personale dell'indagato
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali: è consentito solo per violazione di legge; la Corte sottolinea che non è la sede per rinnovare il sindacato di merito sui fatti quando la motivazione del giudice del merito non sia del tutto carente o arbitraria
Individua le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari personali; la Corte evidenzia che tali condizioni non sono estensibili alle misure cautelari reali, con conseguente diversa nozione di 'gravi indizi' rispetto al 'fumus commissi delicti'
Prevede conseguenze economiche per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato la condanna alle spese e una somma equitativamente fissata per la Cassa delle ammende (euro 3.000)
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo reale è ammissibile solo per violazione di legge: non è lo strumento per rinnovare la valutazione degli elementi di fatto quando la motivazione del giudice del riesame è logica e completa
- Per le misure cautelari reali la verifica concerne la compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale (fumus commissi delicti), mentre la valutazione della gravità degli indizi, propria delle misure personali, resta in larga parte preclusa
- La partecipazione professionale a un meccanismo fraudolento può emergere anche dall'invio di comunicazioni ufficiali (es. modelli UNILAV) e da indicazioni operative che mostrino guida o organizzazione dell'illecito, non rilevando solo l'assenza di profitto personale
- Il periculum in mora è concreto quando ricorra il rischio di dispersione del bene, ed il carattere fungibile del denaro rafforza la giustificazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca
- Chi propone ricorso infondato o generico in cassazione in materia cautelare reale può essere condannato non solo alle spese ma anche a somme a titolo di ammenda; è quindi importante formulare motivi di impugnazione strettamente attinenti ai presupposti di ammissibilità previsti dalla legge
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