Sentenza n. 642/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento del Dirigente della Direzione Sviluppo del Commercio - Ufficio Occupazione Suolo Pubblico del Comune di Genova prot. 13/04/2022.0141321.U, avente ad oggetto “Riesame della domanda di subingresso nella concessione di occupazione suolo pubblico con chiosco adibito a rivendita di giornali e riviste in via San Vincenzo 176 A R n. 6721 del 07/02/2018. Prot. n. 257603 del 02/09/2020”, che ha rigettato la predetta domanda, sul presupposto della decadenza dichiarata medio tempore della medesima concessione, in considerazione dello stato di abbandono e di rilevante trascuratezza in cui versava da tempo il chiosco; - nonché di ogni altro antecedente, conseguente o comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di subingresso nella concessione di occupazione di suolo pubblico per un chiosco, motivato dalla precedente decadenza della concessione per lo stato di abbandono e trascuratezza del manufatto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale deducendo la violazione degli artt. 7 e 10-bis e seguenti della legge n. 241/1990, dell'art. 112 c.p.a., del giusto procedimento e del contraddittorio. Ha inoltre denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 14, lettere e) ed f), del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e degli artt. 91 e 95 del regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria. Sono stati dedotti altresì eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed erroneità dei presupposti, nonché violazione dei principi di gradualità, ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché era stata data esecuzione all'ordine di sgombero e il chiosco era stato rimosso da via San Vincenzo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure dedotte contro il diniego comunale. Il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva depositato una dichiarazione univoca, reiterata prima dell'udienza, circa il venir meno dell'interesse alla decisione. In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso, la quale può dichiarare la perdita dell'interesse fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire e deve pertanto dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso.
Richiamato nel provvedimento nel quadro delle disposizioni applicabili alla definizione del giudizio.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
artt. 7 e 10-bis e seguenti l. 241/1990
Norme indicate dalla ricorrente come violate, ma non esaminate nel merito per la sopravvenuta improcedibilità.
Norma indicata dalla ricorrente come violata, ma non esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte che ha promosso l’azione conserva la disponibilità dell’interesse alla decisione e può dichiararne la sopravvenuta carenza fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione.
- Quando il ricorrente formula una dichiarazione univoca di sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione, il giudice amministrativo, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame nel merito delle censure dedotte contro il provvedimento impugnato.
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