Cassazione Civile, Ordinanza n. 27989/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio nel quale la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore e la società ricorrente a decorrere dal 13 dicembre 2001, condannando la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti depositavano congiuntamente un verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto il 15 dicembre 2020, con il quale definivano transattivamente la lite e regolavano anche le spese del giudizio di cassazione mediante integrale compensazione. La società aveva anche chiesto l'applicazione delle conseguenze sul contributo unificato, ma la Corte ha rilevato che, essendo la controversia cessata per accordo negoziale sopravvenuto, non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta conciliazione sindacale tra le parti successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione. Ha quindi rilevato che l'accordo sopravvenuto ha sostituito la regolamentazione della controversia fissata dalla sentenza impugnata, che resta travolta e priva di efficacia. Quanto alle spese, ha dato atto dell'accordo di integrale compensazione delle spese legali del giudizio di cassazione e non ha pronunciato sul punto. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché il meccanismo sanzionatorio del raddoppio opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non quando il processo si chiuda con cessazione della materia del contendere per accordo delle parti.
Norme richiamate
Richiamato solo per dare conto della proposta del relatore comunicata alle parti prima dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere per accordo negoziale sopravvenuto, poiché tale esito non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per il contributo unificato ordinario, rispetto al quale il comma 1-quater prevede l'ulteriore importo nei soli casi tipizzati.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono consensualmente la controversia con un accordo negoziale che sostituisce la regolamentazione giudiziale oggetto di impugnazione, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La conciliazione sopravvenuta nel giudizio di cassazione travolge l'efficacia della sentenza impugnata, poiché il nuovo assetto pattizio delle parti sostituisce integralmente quello fissato dal provvedimento giudiziale.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 opera solo quando il ricorso per cassazione sia rigettato o dichiarato inammissibile o improcedibile; non opera quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere determinata da accordo tra le parti.
- Se le parti regolano espressamente nel verbale conciliativo le spese del giudizio di cassazione, il giudice non deve provvedere ulteriormente sulle spese processuali.
Come è indicizzato
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