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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31522/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro deducendo vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. In sostanza, contestava la valutazione di non particolare tenuità del fatto compiuta dal giudice di merito. La Corte di cassazione rileva però che la censura è meramente riproduttiva di una doglianza già esaminata e adeguatamente confutata in appello, ove era stato valorizzato lo strumentale utilizzo di condizioni di salute precarie per eludere l'ampia possibilità di accesso alle strutture sanitarie, con conseguente giudizio di non scarsa offensività della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. fosse non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità, perché aveva dato conto della non scarsa offensività del fatto e dell'uso strumentale delle condizioni di salute precarie. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito abbia motivatamente escluso la scarsa offensività della condotta; tale valutazione, se non illogica, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito evidenzi elementi concreti idonei a escludere una offensività minima della condotta.
  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della decisione se la motivazione sul punto è non illogica e coerente con gli atti.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già confutate in appello senza confrontarsi con la ratio decidendi è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.
  • L'utilizzo strumentale di una condizione personale o sanitaria per realizzare la condotta illecita può essere valorizzato ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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