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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21397 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulla vendita alla società I. C. s.r.l. di otto porzioni immobiliari nel Comune di Viterbo. L’acquirente aveva richiesto l’imposta di registro all’1% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa; l’Ufficio aveva revocato il trattamento agevolato ritenendo applicabile l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 8-bis, del D.P.R. n. 633/1972. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado e la riforma della decisione in appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione con cinque motivi, sollevando anche un’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986. La Corte ha rilevato che nessuno dei motivi conteneva il quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis perché la sentenza impugnata era stata pubblicata prima del 4 luglio 2009.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare le censure di merito né valutare l’eccezione di illegittimità costituzionale, perché l’omessa formulazione dei quesiti di diritto impediva l’esame dei motivi. Ha condannato i ricorrenti, in solido, a pagare le spese della fase di legittimità, liquidate in 2.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito. La decisione impugnata era la sentenza d’appello che aveva riformato l’accoglimento del ricorso pronunciato in primo grado; la Cassazione non ha deciso nel merito la correttezza della liquidazione tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Questa Corte ha chiarito che il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l'indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. , introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell'imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità.

    Per i ricorsi soggetti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., ciascun motivo deve essere accompagnato da un quesito di diritto autonomo e autosufficiente: non basta che la questione possa ricavarsi dalla spiegazione del motivo. Il requisito vale anche per le censure di errores in procedendo.

  • Art. 1, Parte I, comma 5, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986

    La disposizione era oggetto dell’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti, ma la Corte non ne ha valutato la legittimità né l’applicazione, perché l’inammissibilità del ricorso ha precluso l’esame del merito.

  • Art. 10, comma 8-bis, D.P.R. n. 633/1972

    La disposizione è indicata come fondamento della posizione dell’Ufficio, che riteneva gli immobili soggetti al regime di esenzione IVA e, su tale presupposto, aveva revocato il trattamento agevolato richiesto. La Cassazione non ha deciso nel merito se tale regime fosse applicabile.

  • Art. 1, Parte I, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986

    La norma è richiamata per il trattamento fiscale richiesto dall’acquirente, ossia l’imposta di registro all’1% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. La Corte non ha stabilito se tali misure spettassero nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando è applicabile ratione temporis l’art. 366-bis c.p.c., la mancanza del quesito di diritto richiesto per ciascun motivo comporta l’inammissibilità del ricorso; il quesito non può essere ricostruito dal giudice leggendo il contenuto argomentativo del motivo.
  • Il requisito del quesito si applica anche alle censure processuali, senza distinzione in base al fatto che esse richiedano o meno l’interpretazione di norme processuali.
  • L’inammissibilità per un vizio preliminare impedisce l’esame delle questioni di merito e delle eccezioni collegate, comprese quelle di illegittimità costituzionale sollevate nel ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità non conferma nel merito la correttezza della pretesa tributaria: lascia ferma la decisione d’appello per ragioni processuali.

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