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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32687/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Trieste che, con procedimento ex art. 702-ter c.p.c., aveva rigettato l'opposizione avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 99, 76 e 79 d.P.R. 115/2002) lamentando che il Tribunale non aveva considerato le difese relative alla mancata indicazione dei codici fiscali dei familiari conviventi (i familiari risiedevano all'estero e non avevano codice fiscale italiano) e che il giudice aveva interpretato erroneamente l'art. 76 ritenendo rilevabili i redditi relativi al 2020 anziché ai redditi dell'anno 2021, ritenuti pertinenti dall'istante per l'istanza depositata l'11/02/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. In motivazione ha confermato il consolidato orientamento secondo cui, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, l'espressione "ultima dichiarazione" dell'art. 76 d.P.R. 115/2002 si riferisce alla dichiarazione per la quale al momento del deposito dell'istanza è già maturato l'obbligo di presentazione. Eventuali dichiarazioni o redditi riferibili ad annualità successive possono costituire solo elementi integrativi ai fini della valutazione, ma non sostituiscono l'ultima dichiarazione obbligatoria. La questione della mancata indicazione del codice fiscale dei familiari è stata ritenuta assorbita dalla decisione sul punto principale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76

    ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve indicare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione

    La Corte interpreta "ultima dichiarazione" come quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; ciò garantisce certezza del reddito di riferimento.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79

    a pena di inammissibilità, siano indicate nella istanza le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali e una dichiarazione sostitutiva di certificazione ...

    Prevede l'obbligo di indicare i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare nella domanda di ammissione; la mancata indicazione può comportare problemi di ammissibilità salvo adeguata giustificazione/documentazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99 (richiamato)

    Norma richiamata come riferimento procedurale per il ricorso amministrativo relativo al patrocinio; utilizzata nella censura da parte del ricorrente.

  • Codice di procedura penale - art. 611

    "la corte procede in camera di consiglio... la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori..."

    La Corte ha rilevato che il rito di cassazione per i provvedimenti non emessi in dibattimento è, in linea generale, il rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 c.p.p., per cui non si applica l'obbligo introdotto dall'art. 23 dl 137/2020 di comunicare le conclusioni scritte del PG alle difese.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (e legge di conversione 176/2020)

    La norma emergenziale che impone la comunicazione alle difese delle conclusioni scritte del Procuratore generale si applica solo ai riti di trattazione pubblica o camerale partecipata (artt. 127 e 614 c.p.p.) e non al rito camerale non partecipato ex art. 611 c.p.p.; pertanto la doglianza sulla mancata comunicazione è infondata nel caso concreto.

Massime di principio

  • Ai fini del gratuito patrocinio, per "ultima dichiarazione" si intende quella per la quale è maturato, alla data di deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione: non è necessario che la dichiarazione sia materialmente già presentata, ma l'obbligo di presentazione deve essere sorti.
  • I redditi riferibili ad annualità successive possono essere considerati solo come elementi integrativi o decorrelati: possono servire per negare o confermare il beneficio se emergono indizi significativi (tenore di vita, decremento o incremento reddituale sopravvenuto), ma non sostituiscono l'anno di riferimento determinato dall'obbligo di presentazione.
  • La mancata indicazione del codice fiscale dei familiari nella istanza è un profilo serio (art. 79) e può compromettere l'ammissibilità; se i familiari sono residenti all'estero e privi di codice fiscale italiano, occorre darne chiara e documentata giustificazione nella domanda (esplicitando la condizione anagrafica e fiscale e allegando eventuale documentazione estera) per evitare il rigetto.
  • In impugnazione è opportuno richiamare e documentare esattamente l'anno reddituale di riferimento e spiegare eventuali motivi di discordanza (es. redditi percepiti in annualità successive, sopravvenienze), fornendo elementi probatori che possano integrare o modificare la valutazione del reddito di riferimento.
  • Le questioni procedurali relative alla comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale dipendono dal rito applicabile in Cassazione: verificare sempre se il motivo ricade nel rito camerale partecipato (art. 127 o 614 c.p.p.) o nel rito non partecipato (art. 611 c.p.p.), poiché l'applicabilità delle procedure emergenziali può variare.

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