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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13963/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Trieste che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) relativa alla sentenza del Tribunale di Trieste del 15/12/2020. Il ricorrente deduceva, fra l'altro, violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 Cedu e censurava l'interpretazione dell'art. 629-bis, comma 2, c.p.p.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'istanza di rescissione, depositata il 29/06/2022, sia stata proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis, comma 2, c.p.p., essendo il ricorrente stato consegnato in Italia il 19/01/2022 e avendo ricevuto e tradotto gli atti della procedura MAE; inoltre il ricorrente aveva conferito procura al difensore in data 13/05/2022 ma il deposito è avvenuto solo il 29/06/2022, cioè 17 giorni oltre il termine. Non sono state fornite specifiche e concrete ragioni di caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell'art. 175 c.p.p. per giustificare la decadenza. Perciò l'istanza è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Si è rilevata inoltre la riunione col proc. n. 34399/2023.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    la richiesta è presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, [...] entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento

    Termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla conoscenza del procedimento; il mancato rispetto del termine comporta inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato

  • art. 175, comma 1, c.p.p.

    Norma richiamata per la possibile restituzione in termine: l'interessato deve allegare e dimostrare concretamente circostanze di caso fortuito o forza maggiore o particolare complessità che hanno impedito il tempestivo deposito; onere rigoroso di prova a carico del ricorrente

  • art. 6 Cedu

    Invocato dal ricorrente in relazione al diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sussiste violazione laddove il ritardo non è stato giustificato con elementi concreti e non è stata chiesta né provata la restituzione nei termini

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente (diritto di difesa); la questione non è stata accolta per mancanza di giustificazione del ritardo e per inammissibilità della domanda

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente (ragionevole durata del processo e garanzie processuali); non rilevante ai fini della decisione di inammissibilità per tardività senza adeguata prova di impedimento

  • art. 110 c.p. e art. 648 c.p.

    Norme penali il cui presunto difetto è stato fatto valere nel ricorso introduttivo ma non valutate sul merito dalla Corte di cassazione a causa dell'inammissibilità formale dell'istanza di rescissione

Massime di principio

  • L'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è soggetta a un termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza del procedimento: il mancato rispetto comporta inammissibilità.
  • La 'conoscenza del procedimento' include situazioni in cui gli atti e il titolo esecutivo sono stati comunicati e tradotti al ricorrente nell'ambito di procedimenti di estradizione o MAE; tali comunicazioni fanno decorrere il termine.
  • La semplice nomina di difensore non sospende né interrompe il termine per proporre l'istanza; il deposito effettivo entro il termine è obbligatorio.
  • Per ottenere la restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. è necessario allegare e provare specifiche circostanze di caso fortuito, forza maggiore o particolarità della vicenda: affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La mera invocazione di violazioni costituzionali o della Cedu non esime dall'osservanza dei termini processuali: deve essere dimostrata la relazione causale fra la violazione e l'impossibilità di proporre l'istanza nei termini.
  • In caso di inammissibilità per tardività possono essere disposte condanne alle spese e, come qui, somme in favore della cassa delle ammende.

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