Cassazione Penale, Ordinanza n. 34253/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto le sue domande di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale per il residuo di pena che stava espiando a seguito di condanna per omicidio commesso ai danni di un clochard che dormiva nel sottoscala dell'ospedale presso cui egli svolgeva attività di vigilanza. Con due motivi deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice della sorveglianza avrebbe negato l'accesso ai benefici solo perché egli non aveva ammesso i fatti di reato e avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole sulla recidiva in modo ingiustificato, nonostante la sua irreprensibile condotta intramuraria. In memoria chiede anche la trasmissione del procedimento alla Prima Sezione della Corte.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che il Tribunale di sorveglianza si sia mosso correttamente nel quadro dei principi sulla concessione delle misure alternative, avendo effettuato una valutazione discrezionale, non automatica, della meritevolezza del condannato e dell'idoneità della misura al reinserimento sociale. La motivazione del diniego non viene ancorata alla sola mancata ammissione del fatto né alla sola gravità del reato, ma a un complessivo giudizio prognostico sfavorevole fondato sulla scarsa revisione critica risultante dalle relazioni dell'equipe trattamentale, l'ultima del marzo 2025. Il ricorso non introduce argomenti idonei a scalfire la tenuta logica della motivazione; seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende per profili di colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
L'indice di risocializzazione richiesto per l'affidamento in prova non va confuso con la prova del ravvedimento; il giudice deve valutare in concreto la personalità del condannato e la sua pericolosità residua ai fini del reinserimento sociale.
non citato
Corte cost. n. 186 del 2000
Viene richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, che deve operare senza automatismi e verificare la concreta meritevolezza del condannato e l'idoneità del beneficio a favorirne il reinserimento sociale.
- Nel giudizio sull'affidamento in prova il giudice può valorizzare le relazioni trattamentali e gli elementi sulla personalità e sullo stile di vita del condannato, senza esserne vincolato, purché la valutazione sia coerente con le finalità rieducative della misura e con la pericolosità residua.
- La mancata ammissione del fatto o l'assenza di piena confessione non possono essere elevate, da sole, a ragione automatica di diniego del beneficio, ma possono essere considerate insieme ad altri elementi nel complessivo giudizio sulla revisione critica.
- Quando la motivazione del diniego delle misure alternative è logicamente coerente, fondata sulle risultanze istruttorie e frutto di ponderato bilanciamento, essa è insindacabile in sede di legittimità se il ricorrente non indica specifiche illogicità o violazioni di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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