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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26217/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente religioso)

La controversia

L'ente religioso ha impugnato un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dall'art. 7 del d.lgs. 504/1992 per gli immobili o porzioni di immobili destinati ad abitazione della comunità religiosa e all'esercizio del culto, nonché per le parti adibite a scuola paritaria dell'infanzia e a casa di riposo per anziani, con somministrazione di alimenti e bevande. In appello la CTR ha respinto la domanda, ritenendo non decisiva l'assenza di fine di lucro e valorizzando la strumentalità degli alloggi delle religiose rispetto alle attività didattiche e assistenziali, nonché la presenza di cappelle. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione dell'art. 7 del d.lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 39 del d.l. 223/2006, sostenendo che l'esenzione si applicherebbe anche agli immobili in cui siano svolte attività di cui alla lett. i) purché non abbiano natura esclusivamente commerciale, e che la CTR avrebbe errato nel negarla alle abitazioni delle religiose e alle cappelle, non commerciali e funzionali ai fini istituzionali dell'ente; si è anche richiamata la documentazione prodotta a prova della natura non lucrativa dell'attività e della diversa collocazione delle religiose rispetto a scuola e ricovero anziani.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha confermato il principio secondo cui gli alloggi delle religiose, se strumentali allo svolgimento in loco di attività didattiche o assistenziali aventi carattere commerciale, non consentono l'esenzione ICI, perché rileva la natura oggettiva dell'attività svolta e non la mera finalità non lucrativa dell'ente. Ha invece ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso l'esenzione anche per le cappelle: i locali effettivamente destinati al culto, strettamente intesi e con esclusione degli spazi annessi non consacrati, non sono strumentali all'attività commerciale e beneficiano dell'esenzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente limitatamente alle aree degli immobili ove insistono le cappelle. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 504/1992

    L'esenzione ICI spetta solo per immobili destinati ad attività non economiche o comunque svolte con modalità non commerciali; non basta la natura non lucrativa dell'ente, e per le attività didattiche o assistenziali conta la natura oggettivamente commerciale dell'attività. I locali effettivamente destinati al culto, invece, rientrano nell'ambito dell'esenzione se non strumentali ad attività commerciale.

  • art. 39 d.l. 223/2006

    La modifica normativa è richiamata come base del regime applicabile agli immobili in cui si svolgono le attività indicate dall'art. 7, lett. i), con il limite della non esclusiva natura commerciale.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È stato invocato come vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge.

  • Canone 1226 codice di diritto canonico

    Con il nome di cappella privata si intende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo, al culto divino in favore di una o più persone fisiche

    È stato utilizzato per qualificare le cappelle come luoghi di culto, rilevanti ai fini dell'esenzione.

  • decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012

    È richiamata per affermare la compatibilità dell'esenzione con il divieto di aiuti di Stato solo quando l'immobile è destinato a un'attività non economica, cioè svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico.

Massime di principio

  • In materia di esenzione ICI per immobili di enti non commerciali o religiosi, il requisito decisivo non è la sola natura soggettiva dell'ente, ma la natura oggettiva dell'attività svolta nell'immobile e le concrete modalità del suo esercizio.
  • L'esenzione non compete quando gli alloggi dei religiosi sono meramente strumentali allo svolgimento di attività didattiche o assistenziali che abbiano carattere commerciale.
  • Per stabilire se un'attività sia non economica non è sufficiente che gli utili siano reinvestiti o che l'ente non persegua fini di lucro: occorre che l'attività sia svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico, oppure comunque con modalità non commerciali.
  • I locali effettivamente destinati al culto, se separati e non estesi agli spazi accessori non consacrati, non sono strumentali ad attività commerciale e possono beneficiare dell'esenzione prevista dalla normativa ICI.

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MaterieAccertamento
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