Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12880/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati, già condannati in appello, che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 28 giugno 2024. Un ricorrente ha dedotto: 1) erronea applicazione degli artt. 648 c.p. e 55 d.lgs. 231/2007, con vizio di motivazione sulla responsabilità concorsuale, sostenendo che la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio sarebbero state erronee; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L'altro ricorrente ha dedotto un solo motivo: erronea applicazione degli artt. 648 c.p. e 55 d.lgs. 231/2007, assumendo che il reato di ricettazione fosse assorbito nel reato di indebito utilizzo di carte di credito. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché meramente reiterativo di censure già svolte in appello, il secondo motivo non deducibile in sede di legittimità perché la motivazione sul diniego delle attenuanti era adeguata, e il motivo dell'altro ricorrente manifestamente infondato perché i due reati concorrono e non vi è rapporto di specialità o assorbimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, per il primo imputato, le censure sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio non superassero il vaglio di legittimità: la motivazione della sentenza impugnata era logica, completa e fondata su una pluralità di elementi probatori, mentre il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da ragioni sufficienti e non necessitava di un esame analitico di tutti gli elementi allegati. Per il secondo imputato, ha escluso che la ricettazione fosse assorbita dall'indebito utilizzo di carte di credito, affermando il concorso tra le fattispecie. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato per escludere sia la dedotta insussistenza della responsabilità sia l'assorbimento nel reato di indebito utilizzo di carte di credito; il reato concorre con la diversa fattispecie incriminatrice richiamata.

  • art. 55 d.lgs. 231/2007

    considerato insieme all'art. 648 c.p. per affermare la diversità strutturale e cronologica delle condotte e quindi il concorso tra i reati; la norma è indicata come oggi sostituita dall'art. 493-ter c.p.

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato, valorizzando precedenti specifici, gravità della condotta e assenza di elementi favorevoli alla mitigazione.

  • art. 493-ter c.p.

    menzionato solo come disciplina attualmente vigente dell'indebito utilizzo di carte di credito, in sostituzione dell'art. 55 d.lgs. 231/2007.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze di merito già esaminate dalla sentenza impugnata, ove questa presenti motivazione completa, coerente e non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi, come la capacità a delinquere desunta da precedenti specifici, la gravità della condotta e l'assenza di elementi favorevoli, senza dover rispondere analiticamente a ogni singolo argomento difensivo.
  • La ricettazione e l'indebito utilizzo di carte di credito integrano fattispecie autonome e possono concorrere, perché descrivono condotte diverse sul piano strutturale e cronologico; non opera un rapporto di specialità né assorbimento automatico tra i due reati.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da una doppia conforme, il controllo di cassazione sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della prova resta limitato alla verifica di completezza, razionalità e assenza di manifesta illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.