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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02775/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2009, una plusvalenza ritenuta derivante dalla cessione di un'azienda commerciale (bar, somministrazione di cibi e bevande, commercio al dettaglio di generi di monopolio e altri). La contribuente aveva ceduto l'esercizio a un soggetto terzo; poiché il prezzo non era stato integralmente pagato, l'anno successivo le parti avevano proceduto a una retrocessione e al trasferimento dell'immobile al figlio della contribuente, con successivo passaggio anche della licenza per generi di monopolio. In primo grado la pretesa erariale era stata ritenuta fondata sul rilievo che, ai fini fiscali, i profili civilistici erano irrilevanti ex art. 109 d.P.R. 917/1986 e che la plusvalenza doveva essere dichiarata nell'anno di perfezionamento della cessione, indipendentemente dall'effettivo incasso. La CTR aveva invece accolto l'appello della contribuente, valorizzando il fatto che non vi era stato un effettivo lucro e che il corrispettivo era stato solo figurativo. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. 917/1986, sostenendo che la plusvalenza da cessione d'azienda va imputata al periodo in cui il contratto si perfeziona, senza riguardo al mancato o parziale pagamento del prezzo; la difesa della contribuente resiste richiamando un precedente che, secondo la sua prospettazione, escluderebbe la plusvalenza in mancanza di effettivo incasso.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza della CTR e decide nel merito in senso favorevole all'Ufficio, affermando che la plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda deve essere dichiarata nel periodo d'imposta in cui la cessione si perfeziona formalmente, a prescindere dall'incasso integrale del prezzo. La mancata percezione del corrispettivo non elimina la rilevanza fiscale del componente positivo, ma può semmai dare luogo a un componente negativo o perdita da far valere nel periodo successivo in cui intervenga lo scioglimento o la modificazione del rapporto. In dispositivo, la Corte dichiara inammissibile il ricorso originario della contribuente, con compensazione delle spese per la presenza di orientamenti giurisprudenziali non ancora consolidati al momento della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come norma che consente la censura per violazione di legge sostanziale in cassazione.

  • art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. 917/1986

    La Corte lo interpreta nel senso che, ai fini delle imposte sui redditi, la plusvalenza da cessione d'azienda rileva nel periodo in cui il contratto si perfeziona/formalmente si realizza, senza che assuma rilievo il successivo mancato o parziale pagamento del prezzo.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda va imputata al periodo d'imposta in cui la cessione si perfeziona formalmente, perché il momento fiscalmente rilevante coincide con la realizzazione giuridica dell'operazione e non con l'effettivo incasso del corrispettivo.
  • Le vicende successive attinenti all'adempimento del prezzo o alla sua mancata corresponsione non incidono sulla nascita della plusvalenza, ma possono integrare un autonomo componente negativo deducibile o rilevabile nel diverso periodo in cui si verifica la perdita.
  • La qualificazione e l'imputazione temporale dei componenti reddituali segue l'autonomia del criterio fiscale rispetto alle vicende civilistiche del rapporto, salvo che il mancato incasso si traduca in un autonomo fatto fiscalmente rilevante in un momento successivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
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