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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15168/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod.proc.pen. che aveva applicato la pena concordata per il reato di riciclaggio e disposto la confisca e distruzione dei beni in giudiziale sequestro. Il ricorrente deduceva, ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art. 240 cod.pen., sostenendo che la confisca era stata disposta in assenza di motivazione e in violazione dell'art. 445, comma 1, cod.proc.pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudice del patteggiamento aveva comunque dato una sintetica motivazione ritenendo i beni confiscati corpo del reato (autovetture rinvenute smontate e non utilizzabili) e che, in sede di patteggiamento, l'obbligo motivazionale circa la confisca di beni che costituiscono il corpo del reato è ridotto. La Corte ha confermato l'ammissibilità della confisca disposta nel patteggiamento, richiamando precedente giurisprudenziale. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod.proc.pen., e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • art. 444 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina la sentenza di patteggiamento; in base ad essa il giudice può omologare la pena concordata e disporre misure conseguenti, quali la confisca, con una motivazione ridotta rispetto al processo ordinario

  • art. 240 cod.pen.

    Norma sulla confisca per reati; interpretata come base legittimante la confisca di beni che costituiscono il corpo del reato o sono stati utilizzati per la sua consumazione anche in sede di patteggiamento

  • art. 445, comma 1, cod.proc.pen.

    Prevede l'obbligo di motivazione della sentenza di patteggiamento; la Corte ha ritenuto che tale obbligo, quanto alla confisca di beni che costituiscono il corpo del reato, è ridotto e può essere soddisfatto con argomentazione sintetica

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Norma processuale tesa a sintetizzare e riassumere i motivi di ricorso; qui il ricorso è stato proposto con unico motivo riassunto ex art. 173

  • art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.

    Disposizione che consente alla Corte di Cassazione di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; applicata per motivi generici e manifestamente infondati

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Prevede la condanna per le spese processuali e altre sanzioni pecuniarie conseguenti alla declaratoria di inammissibilità; qui usata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 29457 del 05/06/2019 (Rv. 276671 - 01)

    Precedente richiamato che ammette la confisca in sede di patteggiamento di un'autovettura modificata e utilizzata per il reato, a dimostrazione che beni modificati o adattati per attività illecite possono essere considerati strumenti strettamente connessi al reato

Massime di principio

  • In sede di patteggiamento l'obbligo motivazionale del giudice circa la confisca è ridotto rispetto al processo ordinario; una motivazione sintetica che dichiari il carattere di "corpo del reato" o l'uso strumentale del bene può essere sufficiente
  • La confisca di beni smontati o modificati (es. autovetture rese non funzionanti o adattate per il reato) può essere legittimamente disposta come corpo del reato se esiste un nesso funzionale con la commissione del reato
  • Un ricorso che si limiti a censurare l'assenza di motivazione senza specificare in che modo la valutazione del giudice sia errata o senza confutare i fatti accertati appare generico e rischia l'inammissibilità
  • Per impugnare efficacemente la confisca disposta nel patteggiamento occorre indicare elementi concreti e motivi specifici per dimostrare l'assenza del nesso tra i beni e il reato o l'insussistenza dei presupposti della confisca
  • La Corte può punire con sanzioni pecuniarie e condanne alle spese i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; valutare il rischio di condanna per spese e ammende prima di proporre ricorso generico

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