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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07675/2025 del 22/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l'amministrazione doganale richiedeva a una società operante nel trasporto merci il pagamento di una maggiore accisa sul gasolio per autotrazione, per un importo di euro 162.828,77, in relazione all'attività svolta ai sensi del d.P.R. n. 277 del 2000. Il ricorso originario era stato respinto in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione la società proponeva due motivi: con il primo deduceva l'inesistenza, nullità e illegittimità della notifica dell'atto presupposto e del verbale di constatazione, sostenendo che il difetto degli elementi essenziali della notificazione rendesse invalido anche l'avviso di pagamento; con il secondo lamentava nullità e illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, mancata allegazione del verbale di constatazione e lesione del diritto di difesa, prospettando anche l'omessa pronuncia della sentenza d'appello su tali questioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Quanto al primo, ha osservato che la censura investiva un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, secondo cui sia l'atto impugnato sia il verbale di constatazione erano stati legittimamente notificati; tale accertamento non era stato aggredito con idonee ragioni di diritto. Quanto al secondo, la Corte ha rilevato la genericità delle censure e la loro attinenza a vizi degli atti presupposti, ormai non deducibili nel giudizio avente ad oggetto l'intimazione di pagamento, impugnabile solo per vizi propri. La Corte ha inoltre ribadito il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, osservando che la ricorrente non aveva riportato in modo sufficiente gli atti e i documenti richiamati. In applicazione della disciplina della decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha altresì condannato la ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle spese di lite e agli ulteriori importi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 277 del 2000

    richiamato come base normativa del prelievo accise sul gasolio per autotrazione utilizzato nell'attività di autotrasporto merci

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    impone che il ricorso per cassazione consenta di comprendere oggetto della controversia e contenuto delle censure senza ricorrere autonomamente agli atti di causa, secondo i canoni di specificità e localizzazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione accelerata del ricorso, se confermata dal Collegio, può sorreggere la valutazione di inammissibilità/improcedibilità o manifesta infondatezza e la conseguente responsabilità aggravata

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    prevede un'ulteriore somma da versare alla Cassa delle ammende nei casi di abuso del processo accertati nel contesto della decisione accelerata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone il pagamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'intimazione di pagamento può essere censurata in cassazione solo per vizi propri dell'atto impugnato; non sono deducibili, in via autonoma, vizi degli atti presupposti se questi risultano già coperti da accertamento di merito non specificamente censurato.
  • La deduzione dell'inesistenza o nullità della notificazione di un atto presupposto non può tradursi in una critica meramente assertiva: occorre confrontarsi con l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito e articolare specifiche censure di diritto.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: il giudice di legittimità deve poter comprendere la controversia e le ragioni di doglianza dal solo testo del ricorso, senza dover attingere direttamente agli allegati o al fascicolo di parte.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta del consigliere può fondare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale espressione di abuso del processo.
  • La generica contestazione del difetto di motivazione o della mancata allegazione di un atto presupposto non è sufficiente quando la doglianza miri in realtà a rimettere in discussione atti non più direttamente impugnabili nel giudizio avente ad oggetto l'atto consequenziale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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