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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23436/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Il committente aveva commissionato all'altra parte la realizzazione di un impianto di riscaldamento con relativa caldaia. Dopo la comparsa di difetti, aveva introdotto giudizio chiedendo la risoluzione del contratto di appalto e, in subordine, la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni. Il contenzioso era stato preceduto da un accertamento tecnico preventivo e da un accordo transattivo che prevedeva la verifica dell'impianto ed eventuale sostituzione dei collettori, ma secondo l'attore i problemi erano proseguiti. Il Tribunale aveva accolto parzialmente le domande; la Corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame dell'appaltatore, rigettando la domanda originaria e revocando la condanna, ritenendo che il primo giudice avesse pronunciato ultra petita perché la domanda avrebbe riguardato l'adempimento dell'accordo transattivo e non la risoluzione del contratto di appalto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il committente ha denunciato violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo che il contratto di appalto costituiva il fatto costitutivo della domanda e che il giudizio aveva investito il complessivo inadempimento contrattuale, sia originario sia successivo alla transazione; l'obbligazione nascente dalla transazione si sarebbe semplicemente affiancata alla garanzia di cui all'art. 1667 c.c., senza sostituirla.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la Corte d'appello aveva errato nel considerare novativa, in modo apodittico, la transazione, senza verificare se vi fosse una reale incompatibilità oggettiva tra il rapporto originario e quello derivante dall'accordo. Ha richiamato il principio secondo cui la transazione ha efficacia novativa solo quando le nuove obbligazioni siano oggettivamente diverse da quelle preesistenti o quando risulti una chiara volontà delle parti in tal senso. Nel caso concreto, la fonte dell'obbligazione dedotta restava l'appalto, anche rispetto all'accordo successivo, che aveva solo la funzione di garantire l'esatto adempimento e di affiancare un'obbligazione di facere alla preesistente garanzia ex art. 1667 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato quale parametro del vizio di ultrapetizione lamentato dal ricorrente e scrutinato dalla Corte nel verificare se il giudice di merito abbia pronunciato oltre la domanda

  • art. 113 c.p.c.

    è richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. come norma processuale violata secondo il ricorrente

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene indicato come vizio denunciato in cassazione per violazione di legge

  • art. 1667 c.c.

    viene evocato come fonte della garanzia dell'appaltatore per i vizi dell'opera, garanzia che nel caso concreto la transazione non avrebbe novato ma soltanto affiancato

  • art. 378 c.p.c.

    è richiamato solo perché la controricorrente ha depositato memoria successiva

Massime di principio

  • La transazione ha efficacia novativa solo se dal contenuto dell'accordo emerge una situazione di oggettiva incompatibilità tra rapporto originario e rapporto nuovo, con obbligazioni reciprocamente assunte oggettivamente diverse da quelle preesistenti, oppure se risulta in modo espresso la volontà delle parti di estinguere il rapporto originario e sostituirlo con uno nuovo.
  • In mancanza di una chiara volontà novativa, l'accordo transattivo intervenuto tra committente e appaltatore per la verifica o eliminazione dei vizi dell'opera non estingue la garanzia legale dell'appaltatore, ma può integrare un'autonoma obbligazione di facere che si affianca a quella preesistente.
  • Quando il giudizio investe il complessivo inadempimento dell'appaltatore rispetto al contratto originario e agli impegni successivi assunti per porvi rimedio, il giudice non può qualificare la domanda come riferita solo alla transazione senza verificare la reale struttura della pretesa e il fatto costitutivo allegato.
  • L'impegno dell'appaltatore a eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce riconoscimento tacito dei vizi stessi e può svincolare il diritto alla garanzia dai termini di decadenza e prescrizione, senza per ciò solo novare l'originaria obbligazione contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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