Cassazione Penale, Sentenza n. 21510/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto istanza di detenzione domiciliare; il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza rilevando la carenza di un domicilio valido. La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza era stata eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., comma 4, dopo che l'ufficiale giudiziario aveva accertato l'irreperibilità del ricorrente presso il domicilio eletto (trasferito per ignota destinazione). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. e dell'art. 7 D.Lgs. 119/93 sostenendo che, essendo divenuto collaboratore di giustizia, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso il Servizio Centrale di Protezione; perciò chiedeva l'annullamento del provvedimento per omessa notifica regolare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Supremo collegio ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: l'imputato che elegge domicilio ha l'obbligo di comunicare ogni variazione e, in mancanza di tale comunicazione, la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, è valida. Il Tribunale non poteva conoscere, senza comunicazione formale, l'eventuale sopravvenuto status di collaboratore di giustizia né era esonerato l'interessato dall'obbligo di aggiornare il domicilio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila.
Norme richiamate
L'eleggente domicilio ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento; in mancanza la notifica si può validamente eseguire presso il difensore ai sensi del comma 4, con presunzione di conoscenza dell'atto salvo prova contraria
Richiamato dalla difesa per sostenere l'obbligo di notifica al Servizio Centrale di Protezione in caso di collaboratore di giustizia; il giudice ha ritenuto tale richiamo inapplicabile senza preventiva comunicazione formale dello status e del relativo domicilio protetto
Norma richiamata nella domanda di detenzione domiciliare presentata dal ricorrente; non incide sulle regole di notifica quando non siano comunicate variazioni di domicilio
Consente la condanna al pagamento di una somma a titolo di ammenda per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per comminare euro 3.000 a carico del ricorrente
Massime di principio
- L'eleggente domicilio ha l'obbligo di comunicare formalmente ogni cambiamento; in assenza di tale comunicazione le notifiche al difensore sono valide
- Lo status di collaboratore di giustizia non sostituisce, senza comunicazione formale, l'obbligo dell'interessato di indicare un domicilio valido per le notifiche in procedimenti diversi da quelli della collaborazione
- Se la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, la conoscenza dell'atto si presume salvo prova contraria fornita dal ricorrente
- La mancata cura nel mantenere o comunicare un domicilio per la corrispondenza processuale può comportare l'inammissibilità dell'istanza e l'addebito delle spese processuali e sanzioni (art. 616 c.p.p.)
- Per evitare il rischio di nullità o inammissibilità, difensore e assistito devono tempestivamente comunicare al giudice e alle autorità competenti qualsiasi cambiamento di domicilio o lo status di protezione/contatto con servizi di tutela
Testo integrale
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